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Bene personale in comunione dei beni

Bene personale in comunione dei beni: ovvero ho comprato la casa prima di essere sposato.

Bene personale in comunione dei beni
Si pronto ciao…volevo sapere: che differenza c’è tra comunione e separazione dei beni?

Ogni avvocato, nel corso della propria vita professionale, riceve una telefonatina, una sera, il giorno prima del matrimonio di un amico, nel corso della quale il nubendo, tra il sognante per le emozioni che di lì a poco lo sovrasteranno e il trafelato per i pensieri della nuova vita che lo attende, chiederà “ma…visto che siamo al telefono e tu (coincidenza!!!) sei un avvocato….che differenza c’è tra comunione e separazione dei beni?”.
Bella domanda. Così? Al telefono?
Siediti che te lo spiego“.
Si partirà dal 1975, anno in cui la comunione dei beni è divenuta la regola tra coniugi, in mancanza di altre e diverse indicazioni.
Si passerà per una descrizione sommaria –  al telefono (!) – dell’art. 177 cc: beni che costituiscono “oggetto della comunione”, e via dicendo.
Tempo dieci secondi dalla descrizione del tutto generale sopra indicata, che subito un’altra domanda, più pressante, soffocata, cercherà una (rassicurante) risposta: ma la casa che ho comprato prima del matrimonio, mica diventerà anche di mia moglie, dopo le nozze?”
No, sta’ sicuro.
L’art. 179 cc descrive compiutamente i beni che rimangono “personali”: tra di essi vi è quanto di cui il coniuge era proprietario prima delle nozze.
Qualche secondo ancora di silenzio…
E se lo rivendessi? Perderei tutto?”.
Ecco qua. Siamo arrivati.
L’oggetto dell’odierna discussione.

La legge al riguardo stabilisce: “sono beni personali” non oggetto di comunione “i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto d’acquisto“. Se si trattasse di una casa, oltre a quanto sopra, sarebbe necessario che all’atto di acquisto del nuovo immobile, ove verrà dichiarato che tale bene sarà escluso dalla comunione, dovrà partecipare anche l’altro coniuge.

Fatta la legge, trovato l’inganno.

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Bene personale in comunione dei beni: ovvero ho comprato la casa prima di essere sposato è anche di mia moglie?

Nel corso degli anni si è potuto verificare che troppi trasferimenti immobiliari sono avvenuti alla presenza, più o meno silenziosa, del coniuge non intestatario, il quale, per opportunità, timore, ignoranza, attestava circostanze non sempre corrispondenti al vero.

Busillis: se la moglie, mettiamo caso fosse lei, attestasse, in sede di rogito, che la casa che il marito si accinge ad acquistare sia comprata con i soldini derivati dalla vendita della precedente abitazione, che già apparteneva al coniuge, ma ciò non fosse vero, la moglie…ha perso ogni diritto sulla nuova casa?
La giurisprudenza dice di no.

Il motivo: la dichiarazione effettuata in sede di acquisto del nuovo bene non ha valore abdicativo per l’altro coniuge, non può consistere in una rinuncia, da parte sua, di quanto gli spetterebbe altrimenti: per operare in tale direzione sarebbe necessario addirittura un cambio di regime patrimoniale tra coniugi; dalla comunione alla separazione dei beni, o ad una comunione convenzionale.
La dichiarazione ha, bensì, valore ricognitivo; vale ad appurare una circostanza, un fatto, ossia l’acquisto con il prezzo derivante dal trasferimento di un bene personale dell’altro consorte.
Una ricognizione che non ha valore assoluto, ma è suscettibile di prova contraria.

Ecco, allora, la posizione della giurisprudenza in merito: “In tema di regime patrimoniale dei coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2 c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi“.

Nella speranza di esser stato sufficientemente chiaro ed esauriente, ed a disposizione per ogni ritenuto chiarimento, ti auguro, o amico, buone nozze e giorni felici.

La sentenza, (ex multis) Trib. Trento, 30/05/2016

 

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