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Dichiarazione di Usucapione

Dichiarazione di Usucapione

Si può usucapire un diritto anche con la consapevolezza dell’espresso disaccordo del titolare formale del bene.

Andiamo per gradi.

Come si sa, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali tramite il possesso continuato, pubblico (non clandestino), pacifico (non violento) ed ininterrotto per un periodo di tempo che – salvo alcuni casi particolari – per i beni immobili deve protrarsi per 20 anni.

A quel punto si può fare dichiarazione di usucapione.

Il possessore deve svolgere tale attività come se il bene o il diritto esercitato gli appartenesse.

I latini definivano tale contegno “animus rem sibi habendi”: tradotto, mi comporto come se il bene fosse mio.

dichiarazione di usucapione.
Usucapione: se il proprietario del fondo si oppone al passaggio?

Ebbene, i Giudice della Suprema Corte, in una recente Sentenza, hanno precisato che il possesso, per essere pacifico, non necessariamente deve avvenire col benestare del titolare del diritto che si intende usucapito.

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione verteva in ordine all’acquisto per usucapione della servitù di passaggio su un fondo i cui titolari avevano contestato, nel tempo, l’esercizio del possesso, con cartelli, lettere e diffide.

In primo e secondo grado di giudizio, si era negato potesse essere configurato acquisito il diritto, in quanto il comportamento non certo inerte dei proprietari del fondo precludeva la sussistenza dei requisiti della continuità (non interruzione) e pacificità dell’attività avversaria.

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Dichiarazione di usucapione?

Il giudizio di legittimità ha ribaltato tali provvedimenti: per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l’animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

Un possesso, poi, potrà considerarsi pacifico, seppur avvenuto nonostante la contraria volontà del titolare del bene: quel che rileva è, infatti, il contegno del possessore e non già la volontà contraria del proprietario.

Tale ultima circostanza, poi, affinchè possa considerarsi interruttiva della continuità del possesso, dovrà essere avvenuta secondo criteri tassativamente imposti dalla legge, tra i quali non rientrano di certo quelli considerati nel caso di specie.

La Sentenza: Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2016, n. 21015

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