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Pignoramento della casa coniugale dopo la separazione

Pignoramento della casa coniugale dopo la separazione: tra coniuge e creditore prevale chi ha trascritto per primo.

Sero venientibus ossa.

A chi arriva tardi spetteranno solo le ossa della pietanza imbandita.

E’ un principio che vale praticamente in ogni ambito di vita: chi prima arriva, meglio alloggia.

Oggi appuriamo tale verità anche nell’analisi di un conflitto: quello tra coniuge assegnatario dell’immobile adibito ad abitazione familiare e creditore che voglia soddisfarsi proprio su tale bene. Facciamo un passo indietro.

In sede di separazione, il Giudice può assegnare la casa coniugale, a prescindere da chi sia titolare della proprietà della stessa, ad uno dei due genitori, “tenendo conto dell’interesse dei figli“.

Tale provvedimento è trascrivibile ed opponibile ai terzi.

Ciò significa che anche i terzi / creditori dovranno rispettare tale pronuncia allorquando fossero intenzionati a promuovere un’esecuzione forzata sulla casa assegnata.

Questo per tutta la durata in cui sarà in vigore il provvedimento. I creditori, pertanto,  pur avendo un titolo precedente alla pronuncia di separazione, dovranno mettersi “in coda” ed attendere che i figli siano cresciuti ed indipendenti per poter rivendicare la non attualità dell’assegnazione e conseguentemente la pignorabilità del bene.

Meglio cercare altri beni su cui soddisfarsi nel frattempo, perchè “campa cavallo che l’erba cresce”.

Ipotesi differente è quella in cui i terzi creditori avessero iscritto ipoteca sull’immobile interessato.

Innanzitutto se l’ipoteca è successiva alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, varrà quanto detto sopra circa la prevalenza di quest’ultima sulla prima.

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Il creditore che abbia iscritto ipoteca prima dell’assegnazione della casa familiare prevarrà su tale provvedimento anche nel caso in cui dovesse trascrivere il pignoramento successivamente


Se, invece, il titolo esecutivo si appoggiasse su un’ipoteca iscritta e trascritta in epoca precedente alla trascrizione dell’assegnazione varrà l’esatto contrario e ben potrà essere intrapreso procedimento esecutivo sul compendio assegnato.

Una recente pronuncia della Cassazione ha sottolineato come non si debba, in questo caso far riferimento al fatto che il pignoramento sia eseguito in epoca successiva alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, in quanto ciò che è sufficiente per conseguire il diritto di precedenza delle ragioni creditorie è l’avvenuta trascrizione dell’ipoteca anteriormente a quella in cui è stato conferito il diritto di godimento in seno alla separazione.

Ciò in quanto la trascrizione dell’ipoteca comporterebbe una sorta di prenotazione, con effetti retroattivi, rispetto alle successive trascrizioni concorrenti.

L’immobile, così pignorato, potrà essere venduto come libero senza possibilità di ulteriore tutela delle ragioni del coniuge – e dei figli – assegnatario.

 

Avvocato separazione Vicenza

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