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Abbandono del tetto coniugale

Abbandono del tetto coniugale: quando è possibile?

Con il matrimonio nascono diritti e doveri per i coniugi.
Oltre alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia vi è quello della coabitazione.
Tale obbligo viene ovviamente meno con la separazione, quando i coniugi saranno  autorizzati a vivere in abitazioni diverse.

abbandono del tetto coniugale
Abbandono del tetto coniugale, solo in caso di separazione?

Ma bisogna aspettare un provvedimento del Tribunale per uscire di casa? Quando è possibile l’abbandono del tetto coniugale?
La risposta ce la dà indirettamente la legge stessa, nonchè numerose pronunce giurisprudenziali.
L’art. 146 cc innanzitutto stabilisce che la “proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare“.
Ne consegue che il portare le carte in tribunale, chiedendo la separazione, è sufficiente per potersi allontanare dalla casa coniugale, senza dover attendere la pronuncia giudiziale.
Non è tutto.

Il sottolineare che la predetta attività giudiziale costituisca giusta causa di allontanamento, ha portato gli interpreti del diritto ed i giudici a domandarsi quali altre cause possano legittimare la dipartita di un coniuge.
La risposta non è univoca in quanto plurimi e circostanziati possono essere i casi della vita.

Senz’ombra di dubbio è idonea a legittimare l’uscita dalla casa coniugale la presenza di circostanze che possano arrecare grave pregiuzio per i figli: la condotta violenta di un genitore, una spasmodica tensione familiare che comporti una intollerabilità della convivenza. Circostanze che, ovviamente, e proprio per la presenza di figli minori, dovranno essere poi oggetto di rigorosa valutazione da parte del giudice.

Quando è consentito l'abbandono del tetto coniugaleTroviamo poi numerosi provvedimenti che hanno determinato pronunce su svariati e differenti ipotesi di abbandono del tetto coniugale.
Un filo comune è senza dubbio costituito da ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune,  vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
La Cassazione ha, per esempio, ritenuto legittimo l’allontanamento della moglie a causa dei frequenti litigi domestici con la suocera convivente e conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi  (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 24/02/2011, n. 4540).
Oppure, la mancanza di intesa sessuale potrebbe costituire una “giusta causa” per l’abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi, “mancando un rapporto sereno e appagante” (Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n. 8773).
La decisione di andarsene di casa deve essere frutto di una severa valutazione, pena conseguenze che possono essere non di poco conto.
Al coniuge che lasci l’abitazione familiare, senza valido motivo e comunque senza il consenso dell’altro, verrà sospeso il diritto all’assistenza morale e materiale, pur avendovi necessità.
Non potrà, pertanto, chiedere un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge nelle more di una illegittima dipartita da casa.
L’arbitrario abbandono del tetto domestico potrebbe essere causa di una pronuncia di addebito, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale.
Conseguentemente il coniuge che pone in essere tale condotta potrebbe perdere anche i propri diritti ereditari nei confronti dell’altro, oltre che il diritto al mantenimento a seguito della separazione.

 

 

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