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Assegnazione casa in caso di separazione

Assegnazione casa in caso di separazione, cosa succede?

assegnazione casa in caso di separazione
Assegnazione casa in caso di separazione. A chi va la casa?

Quando mamma e papà litigano i figli sono i più colpiti dalla crisi coniugale.
E’ un dato di fatto sul quale è inutile soffermarsi.
Conscio di tale certezza, il legislatore ha inteso disciplinare una serie di norme che tutelino i diritti e gli interessi dei figli minori anche nel caso di assegnazione della casa in caso di separazione.
Vi è il potere del giudice di assegnare la casa coniugale ad un consorte rispetto all’altro, anche se non sia proprietario dell’abitazione: ciò tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Questi ultimi, infatti, che già assistono al logorarsi della vita familiare pregressa, è bene non perdano le certezze acquisite sul loro habitat, sui loro costumi, sugli amici, i vicini, la scuola del quartiere, la parrocchia, il campetto.
Ecco, allora, che tale sostrato potrà essere preservato, garantendo al genitore, a cui i minori saranno affidati o presso cui prevalentemente saranno collocati, di poter vivere con i figli nell’abitazione familiare.

Ci si è chiesti quanto a lungo tale tutela potesse essere accordata: o meglio, se dovesse perdurare a fronte di determinati vicende che, frequentemente, potevano verificarsi nel proseguo degli eventi.
Il codice, espressamente, prevede alcuni limiti:

il caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In tali circostanze, il diritto al godimento della casa familiare “viene meno”.

Si è inteso riequilibrare il diritto del proprietario dell’immobile ad averne la disponibilità in ipotesi nelle quali poteva sembrare stridente che l’ex coniuge lo detenesse.

Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo ha, tuttavia, messo i puntini sulle “i” circa l’interpretazione di tale normativa, che già aveva sollevato perplessità negli operatori del diritto.

La precisazione, sostanzialmente, è questa: il verificarsi delle circostanze sopra indicate – ad esempassegnazione casaio, nel caso di specie, l’instaurarsi di una coabitazione more uxorio tra coniuge assegnatario della casa familiare ed un terzo – può far venir meno il diritto al godimento, purchè tale evenienza non si riverberi sul preminente interesse della prole.
Non è stato, infatti, considerato congruo che i figli debbano essere pregiudicati da vicissitudini che incidono esclusivamente la sfera personale dei genitori.

Se il legislatore ha voluto espressamente preservare il loro interesse a permanere nell’ambiente in cui sono cresciuti, non si rinviene per quale motivo tale necessità debba perdere tutela in relazione ad ambiti – vedi l’instaurarsi di una relazione more uxorio – che non li riguardano.
Evidenzia, infatti, la pronuncia del giudice siciliano “A tal proposito è appena il caso di osservare che l’instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni potrebbe non giustificare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole (cfr., sul punto, il chiaro tessuto motivazionale ordito da Cass. Civ., 16 aprile 2008, n. 9995) e ciò in quanto, come opportunamente messo in luce anche dal formante dottrinale, l’interesse tutelato dalle norme che disciplinano l’assegnazione della casa coniugale si rifrange nell’esclusiva esigenza di assicurare al figlio, nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del proprio habitat domestico.”

Stiamo a vedere se la pronuncia, apparentemente isolata, troverà in seguito consolidamento.
Il provvedimento: Trib. Palermo Sez. I Ordinanza, 29/12/2016

 

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