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Assegno divorzile: dopo la sentenza della Cassazione, si potrà chiedere la revisione?

Ariecchice.

Torniamo sul luogo del delitto.
L’eco della sentenza n. 11504/2017 ancora risuona nelle diverse compagini sociali, poichè davvero consistente è stato il revirement dei giudici ermellini.
Dal diritto al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio all’aiuto limitato solo al caso di (incolpevole) non autosufficienza economica.
Ti pare poco?
Il futuro è segnato per le prossime cause divorzili? Forse non definitivamente: il provvedimento della Corte di Cassazione, emesso da sezione semplice, contrasta con precedente pronuncia a Sezioni Unite. Si dovrà valutare l’assestamento della scossa impressa dalla menzionata Sentenza su quelle che la seguiranno.
Molti diretti interessati si interrogano se il mutato orientamento possa esser fatto valere anche per i procedimenti precedenti al “lancio della bomba“.
Al riguardo, vediamo cosa prevede la legge.
L’art. 9 della L. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), stabilisce che “Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.”
Si noti bene: giustificati motivi – sopravvenuti.
Per poter chiedere la revisione è necessario che sia intervenuto un qualcosa che non sussisteva al momento della determinazione delle condizioni divorzili.
E’ “giustificato motivo”, per esempio, la perdita della capacità lavorativa dell’ex coniuge tenuto al versamento.
Lo è, ancora, l’aumento considerevole del reddito del medesimo.
Potrebbe esserlo, ma non sempre, una nuova paternità/maternità da relazioni successive.
Non è pacifico che lo sia, non ho trovato precedenti in tal punto, un nuovo orientamento giurisprudenziale che disciplini in maniera differente gli ambiti che ci interessano in questa sede.
In particolare: potrebbero essere causa di revisione le sopravvenute acquisite disponibilità economiche del coniuge, già titolare di assegno divorzile, che gli consentano, ora, e a differenza di quanto in precedenza, un sostentamento autosufficiente.
Più controverso, da valutare, se la semplice pronuncia della Cassazione costituisca, di per se’. giustificato e sopravvenuto motivo per riconsiderare le medesime condizioni preesistenti a tale pronuncia ed immutate rispetto a quelle già alla base del provvedimento di divorzio.
Avremo risposta, stiamone certi, dall’autentico stillicidio di pronunce che seguiranno il lancio della”madre di tutte le bombe

 

Avvocato separazione Vicenza

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