Skip to main content

Assegno divorzile e nuova relazione

Assegno divorzile e nuova relazione.

 

Assegno divorzile e nuova relazione (stabile): il diritto si perde una volta per tutte.

Due aspetti da tenere in assoluta considerazione:
1. con la sentenza che pronuncia il divorzio il tribunale può disporre l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
2. tale obbligo cessa se il coniuge al quale debba essere corrisposto l’assegno passi a nuove nozze.

nuova relazione
il diritto alla corresponsione di assegno divorzile cessa se l’ex coniuge beneficiario passi a nuove nozze o intrattenga una stabile relazione more uxorio

In tale ipotesi, infatti, a mantenerlo ci penserà il nuovo consorte.

Assegno divorzile e nuova relazione: la posizione della giurisprudenza.

La giurisprudenza è pervenuta al risultato di equiparare l’instaurazione di una nuova stabile relazione more uxorio con le nuove nozze, con l’effetto di risolvere l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile anche in tale fattispecie.

Ovviamente, non dovrà trattarsi di una relazione di passaggio, precaria, abbozzata, ma un rapporto di convivenza stabile, dal quale si possa evincere l’instaurarsi di una vera e propria nuova famiglia di fatto, che provvederà autonomamente al proprio sostentamento.

Bene, le pronunce successive si sono soffermate ad analizzare l’ipotesi in cui, il coniuge assegnatario di assegno divorzile, abbia iniziato – per un tempo significativo – una relazione stabile, come quella sopra indicata, e che anche questa sia poi naufragata.

In tal caso non si assisterà alla resipiscenza dell’originario diritto all’assegno divorzile a carico dell’ ex coniuge, il quale, con il consolidarsi della nuova relazione di quello che era stato suo consorte si è completamente e definitivamente affrancato da ogni obbligo assistenziale.

Si noti: tale obbligo non è sospeso con la nuova relazione intrattenuta dal beneficiario dell’assegno, bensì interrotto e non potrà riprendere con il venir meno del rapporto sentimentale che ne ha causato la cessazione.

la nuova relazione e assegno
la nuova relazione farà cessare definitivamente, una volta per tutte, l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, anche se dovesse naufragare.

Una recentissima ordinanza  della Corte di Cassazione, ha ribadito chiaramente il concetto, sottolineando che “ l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo“.

L’ordinanza: Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 07-06-2017) 21-07-2017, n. 18111

 

 

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Assegno divorzile e nuova relazione

Condividi l'articolo sui social