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Bocciatura annullata se il genitore separato non viene informato

Il Tar Friuli Venezia Giulia, con una sentenza di qualche giorno fa, ha annullato la bocciatura di un ragazzo che frequentava la scuola media, perché il genitore separato non era stato informato. Il giudice ha preso in esame il caso di una scuola che, pur a conoscenza della circostanza che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori di uno studente, aveva informato esclusivamente la madre in ordine al negativo rendimento scolastico. Così facendo, sottolinea il giudice amministrativo, la scuola ha violato il principio di bigenitoralità, che si attua attraverso l’affidamento condiviso. Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori esercitano congiuntamente e separatamente la responsabilità genitoriale e debbono prendere, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative. Bigenitorialità tuttavia non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

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Entrambi i genitori devono essere messi in condizione di esercitare la propria responsabilità genitoriale

Non sempre l’affido condiviso – inteso come scelta del principio di bigenitorialità – può essere la scelta migliore per il minore. Infatti, in sede di separazione il giudice quando adotta i provvedimenti relativi alla prole deve farlo nell’esclusivo interesse morale e materiale della stessa. In altri termini, deve valutare se affidarli ad entrambi o ad uno solo di essi, stabilire i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore, determinare la misura del mantenimento… In ambito scolastico il principio di bigenitorialità è tutelato anche da una circolare del Ministero dell’Istruzione (la numero 5336 del 2015). Con questa circolare, il Ministero ha voluto fornire al personale scolastico informazioni in ordine alla corretta applicazione del diritto del bambino a ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambe i genitori anche se separati. Tornando al caso in esame, il giudice ha accolto il ricorso proposto dal padre ed ha quindi annullato la bocciatura in quanto il comportamento della scuola, che ha tenuto informato soltanto un genitore affidatario in ordine alle difficoltà del figlio, ha impedito all’altro genitore di attuare tutta una serie di rimedi che, con buona probabilità, avrebbero permesso al ragazzo di recuperare.

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Annullamento bocciatura

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