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Bocciatura per troppe assenze: è sempre legittima?

Bocciatura per troppe assenze: talora è consentita una deroga

Un proverbio tedesco recita “Coloro che si perdono sulla strada per la scuola non potranno mai trovare la loro strada attraverso la vita”.

Deve averla pensata così anche il nostro legislatore quando ha stabilito come essenziale la partecipazione e la frequenza dell’alunno alle lezioni scolastiche, tanto che ha disposto che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”: art 14 DPR 22/06/2009, n. 122.

Frequenza scolastica
Bocciatura per troppe assenze: art. 14 DPR 122/2009

Bene. Bisogna aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni per poter essere ammessi all’anno successivo.

Ciò che ci chiediamo oggi è: se non fossero raggiunti questi limiti di frequenza dovrà sempre intercorrere la bocciatura per troppe assenze?

Una recente pronuncia del Tar Puglia ci aiuta a fare il punto.

Nel caso in esame si verteva sulla mancata ammissione alla classe successiva da parte di un ragazzo che non aveva raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dalla legge.

Purtroppo l’alunno non aveva potuto partecipare alle lezioni per problematiche in ambito familiare. Tuttavia, il suo rendimento scolastico non era stato compromesso dalle assenze: testimoni i buoni voti riportati nelle verifiche.

Ciò nonostante, la bocciatura per troppe assenze.

Ricorso della famiglia del ragazzo, di qui la pronuncia dei giudici amministrativi.

Il rilievo del Tribunale pugliese è che, a ben vedere, l’art. 14 del DPR 22/06/2009, n. 122 stabilisce anche la possibilità di una “straordinaria” deroga alla severa statuizione della mancata ammissione alla classe successiva per non raggiunto limite minimo di frequenza, che può essere stabilita dalle istituzioni scolastiche in casi eccezionali “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Nel caso in esame, si era appurato non sussistessero elementi da cui potesse desumersi che le assenze dell’alunno avessero influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evinceva che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.

Era quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica fosse valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l’alunno, sebbene avesse riportato numerose assenze, non evidenziasse tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non avrebbe dovuto essere interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze avrebbe potuto ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.

Bocciatura va motivata
Bocciatura per troppe assenze: necessaria una motivazione rafforzata per non compromettere lo sviluppo personale ed educativo dell’alunno

In presenza di tali elementi” ha rilevato il TAR Pugliese,” l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione”.

La sentenza: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce – Sezione Seconda, n. 899/2018. 

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