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Caduta sugli sci: quali sono le responsabilità del maestro?

Responsabilità maestro sci in caso di caduta.

Una recente sentenza del Tribunale d’Aosta ci offre l’occasione per riflettere su una problematica che può (facciamo gli scongiuri) avvenire frequentemente nei periodi invernali: la caduta nel corso di una lezione di sci.

Partiamo dalle considerazioni finali del provvedimento: è impossibile, per un maestro di sci, come per chiunque, impedire una perdita di equilibrio di una persona sugli sci. Essa può avvenire sempre e comunque, indipendentemente da condotte inadempienti.

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responsabilità maestro sci in caso di caduta

Potrebbe sembrare un’affermazione retorica o ridondante, ma così non è, posto l’ indirizzo giurisprudenziale, oramai consolidato, che pone a carico dei gestori degli impianti sciistici una sorta di probatio diabolica in caso di infortunio dell’utente, in forza della quale – attesa la natura pericolosa (ossia comportante pericolo) dell’attività svolta da essi, spetterebbe a costoro dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Ebbene, la pronuncia del Tribunale Valdostano, nel rilevare la natura contrattuale della responsabilità facente capo all’attività del maestro di sci, consistente nell’ “obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso“, ha stabilito che, in caso di infortunio, nel conseguente processo spetti all’istruttore dimostrare di aver correttamente svolto il proprio operato, mentre il cliente si potrà limitare a provare il danno patito ed il nesso di causalità con la prestazione della controparte.

Sulla scorta di tali premesse, il Giudice ha assolto da ogni responsabilità la condotta del maestro di sci che aveva prestato lezione ad una bimba di cinque anni, la quale – purtroppo – era caduta all’indietro ed aveva riportato lesioni.

Si era, infatti, rilevato che:
– la bimba aveva già percorso la pista, senza avere difficoltà
– il fatto si era verificato su un tratto di pista a lievissima pendenza, sicchè da un lato non esigeva particolare abilità, dall’altro rendeva impossibile raggiungere velocità non gestibili;
– la bimba, necessariamente , aveva perso l’equilibrio autonomamente.

L’insegnante, da par suo, non avrebbe potuto accorgersi immediatamente della caduta, poiche è notorio che nelle lezioni di sci il maestro preceda l’allievo, il quale ne segue la linea di discesa, ed è del tutto normale che il maestro non abbia visto l’accaduto.

Sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale ha concluso con la considerazione da cui siamo partiti: per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che alla scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

La sentenza: Trib. Aosta, Sent., 19-07-2016

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