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Cancellazione o distruzione del testamento operata dal testatore.

Revoca per cancellazione o distruzione del testamento dalla A alla R (ossia la revoca della revoca).

Cambia tre abitudini all’anno e otterrai risultati fenomenali.
(Anonimo)

Cambia tre testamenti ed otterrai un risultato matematico: la lite tra gli eredi.


Quale varrà? Il primo, no il secondo, ma certo il terzo.


Ne avevamo già parlato in questo post: libertà è la parola magica che contraddistingue la condizione del testatore allorquando confeziona l’atto delle sue ultime volontà.


Libero di scegliere come disporre, libero anche di cambiare idea, revocando il primo testamento.


Ci eravamo anche soffermati (post) su come l’ultimo testamento possa – esplicitamente (“revoco ogni mio precedente testamentoart. 680 cc) o implicitamente (tramite disposizioni del tutto incompatibili con quello pregresso) togliere efficacia ad altri d’epoca più risalente.

revoca del testamento


La revoca del testamento può avvenire anche con la distruzione o cancellazione di quanto redatto.


L’art. 684 del codice civile ci dice che “Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato”.


Tale contegno è stato ritenuto dal nostro legislatore come compatibile con la volontà da parte del de cuius di togliere valore ed efficacia al proprio atto di disposizione.


Questa è la norma, a meno che..


…a meno che a distruggere o a cancellare il documento siano stati terzi soggetti, contro la volontà del disponente.

In tal caso non si potrà rinvenire alcuna revoca, posto che tale determinazione può provenire solo dall’unico soggetto legittimato a disporla ed il contenuto del testamento, se sarà possibile farlo, potrà essere ricostruito tramite eventuale prova testimoniale o producendo un’eventuale fotocopia.

testamento distrutto


Attenzione, sarà il soggetto che vorrà dedurre che vi sia stata una distruzione di un testamento non più esistente a dover dare dimostrazione dapprima dell’ incolpevole perdita del documento, quindi che tale eliminazione non sia stata dovuta alla volontà del testatore, circostanza che si presume sino a prova contraria.


La produzione di una copia del testamento” infatti “giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendo deliberatamente l’originale, con la conseguenza che la parte che voglia avvalersene deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione”.(Cass. civ. Sez. II, 18/05/2015, n. 10171)


Bene.


E se dopo un cambio di rotta operato una prima volta, ossia dopo il confezionamento di un testamento, revocato tramite altro e successivo testamento, ne venisse redatto un altro, un terzo, e questo venisse poi cancellato, con una bella croce, dal testatore stesso, che sorte si avrebbe?

Varrebbero quelli precedenti? Il primo? Il secondo? Oppure si dovrebbe procedere come se mai testamento fosse stato scritto, in quanto alcuno ve ne rimarrebbe che non fosse stato revocato dal testatore?


Si tratta, in buona sostanza, di una “revoca della revoca”.


Ebbene, il nostro legislatore tocca tale frangente con una norma specifica, anche se di limitata portata.


E’ disposto, infatti, che “la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato” (art 683 cc)


In realtà, l’ipotesi espressamente contemplata dalla legge è dissimile dal caso che ci siamo posti, perchè la norma attiene ad ipotesi per le quali il testamento abbia perso efficacia non già a seguito della mutata volontà del disponente, bensì in conseguenza di circostanze ad egli estranee (es la morte dell’erede designato etc…).


Nel nostro caso il testamento “revocante” è stato cancellato dallo stesso disponente.

testamento cancellato
cancellazione o distruzione del testamento operata dal testatore


E’ possibile applicare analogicamente tale fattispecie a quella di cui ci occupiamo?


No. Nein. Niet.


La nozione di “inefficacia” del testamento successivo contemplata nella rubrica dell’art. 683, sebbene non sia tassativa e possa essere, in genere, estesa anche a ipotesi non previste dalla norma, può però ricorrere solo quando la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni (esterne) attinenti ai soggetti beneficiari della disposizione, e non in situazioni diverse, per le quali è l’artefice stesso delle proprie ultime volontà a privarle d’efficacia.


Sarà utile, allora, concentrarci su un altro articoletto di legge molto interessante, il 681 cc, il quale stabilisce che “la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate”.


E’ possibile revocare la revoca, con resipiscenza di quanto in precedenza reso inefficace, purchè si proceda nelle forme di legge.


Quali sono?


In realtà “l’articolo precedente” a cui fa riferimento la norma appena citata stabilisce che la revoca possa essere operata con un nuovo testamento, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.


Nel nostro caso nulla di tutto ciò è avvenuto, avendo il testatore semplicemente barrato il testamento che revocava quello precedente.


Siamo lontani dalla soluzione?


Anche no.


Ci viene in soccorso la Corte di Cassazione, che con una recentissima sentenza – regolante, guarda caso, proprio la questione che oggi ci tormenta – ha osservato acutamente che “la distruzione dell’olografo, se operata dal testatore intenzionalmente, elide la riconducibilità dell’atto distrutto al suo autore (ciò che non è se la distruzione non sia stata intenzionale o sia stata posta in essere da terzi). Immaginare la revoca di una “distruzione” con un successivo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di testimoni, per poi doversi ricostruire aliunde l’atto distrutto, senza direttamente – invece – dettarsi nuove disposizioni, appare una ipotesi di scuola non ragionevolmente avuta presente dal legislatore codicistico; analogamente, immaginare che la distruzione di un testamento revocante lasci in essere la revoca effettuata”.


Parimenti, appare fuori logicaimmaginare che la distruzione di un testamento revocante lasci in essere la revoca effettuata, in quanto la… distruzione, … è priva di forma espressa”.


Più logico è allora ritenere, “che l’art. 681 c.c. imponga la forma espressa per le sole revoche di revoca diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo”.


In buona sostanza, via libera alla revoca tacita di una revoca effettuata con l’ultimo testamento, con l’effetto di far rivivere l’ultimo testamento non revocato.


Che mal di testa.


Leggetevi tutta la Sentenza (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27-04-2018) 21-03-2019, n. 8031) e ne riparliamo.


Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

distruzione del testamento operata dal testatore

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