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Chi paga la retta della casa di riposo ed altre preziose informazioni

 

Chi paga la retta della casa di riposo? quali capitoli di spesa sobbarcarsi? il reddito dei familiari fa testo? quale procedura si deve seguire?

 

La guida, preziosa, redatta dalla collega Stefania Cerasoli

 

INDICE

1.COME ENTRARE IN CASA DI RIPOSO
2.COSA PAGO IN CASA DI RIPOSO
3.IL PROBLEMA DELLE LISTE DI ATTESA
4.LA CASA DI RIPOSO MI CHIEDE LA FIRMA DI UN CONTRATTO, POSSO RIFIUTARMI?
5.HO FIRMATO MA ORA NON SONO PIU’ IN GRADO DI PAGARE LA RETTA, POSSO TIRARMI INDIETRO?
6.E SE LA PENSIONE NON BASTA, CHI PAGA LA RETTA DELLA CASA DI RIPOSO?

 

 come entrare in casa di riposo

 


1. COME ENTRARE IN CASA DI RIPOSO ?

Come abbiamo già avuto modo di spiegare (LINK), per entrare in casa di riposo l’anziano che si trova in condizione di bisogno (o chi per esso) deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza al fine di richiedere la convocazione dell’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd).


La UVMD, composta da un’équipe di operatori sociali (assistente sociale comunale) e sanitari (medico di famiglia, infermiere, medico di distretto, ecc.), ha il compito di valutare la situazione dell’anziano sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama.


La scheda Svama è, infatti, una scheda di valutazione che viene compilata dal medico di famiglia, dall’infermiere e dall’assistente sociale del Comune, che riassume tutte le informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché delle abilità residue, le condizioni dell’anziano.


Se l’équipe valuta l’inserimento in residenza per anziani come il progetto di assistenza che meglio risponde alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione sanitaria, sociale e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

 

quota sanitaria

 


2. COSA PAGO IN CASA DI RIPOSO ?


Le prestazioni che l’anziano non autosufficiente riceve in una RSA (oggi non si parla più di case di riposo bensì di Residenze Sanitarie Assistenziali) sono qualificate come socio-sanitarie integrate e sono disciplinate dall’art. 3, septies, del Decr.Leg,ivo n. 502/1992.


In particolare, tali prestazioni si distinguono in:


– prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza e a carico delle aziende sanitarie locali;


– prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza ed a carico dei comuni con la compartecipazione alla spesa dell’utenza;


– prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate ed a carico del Fondo Sanitario nazionale.


Chiarito questo aspetto, è chiaro cosa debba intendersi per retta e di cosa si componga.


In particolare, la retta nel caso di ricovero in regime convenzionato si compone


della cd. QUOTA SANITARIA a carico del Sistema sanitario regionale ed erogata tramite l’ASL di appartenenza direttamente alla casa di riposo


e da una QUOTA SOCIALE/ALBERGHIERA a carico dei Comuni con la compartecipazione del beneficiario della prestazione.


Nel caso in cui, invece, il ricovero avvenga in regime privato, a carico dell’ utente sarà non solo la quota alberghiera ma anche quella sanitaria.

 

soccorso-istruttorio-appalti-pubblici

 

3. IL PROBLEMA DELLE LISTE DI ATTESA

 

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente, tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, sarà cura della struttura contattare l’utente al fine di valutare l’inserimento.

 

In caso di ricovero in regime convenzionato, quindi, la parte sanitaria della retta sarà riconosciuta e corrisposta direttamente alla struttura dal Sistema sanitario regionale tramite le Asl di appartenenza rimanendo a carico dell’utente e dei Comuni la parte sociale o alberghiera della retta.


È importante precisare, però, che, anche una volta ottenuto l’inserimento nel Registro Unico di Residenzialità, non è detto che il beneficiario riesca ad acquisire immediatamente la cd. impegnativa di residenzialità e, quindi, ad accedere immediatamente ad un posto letto in regime convenzionato.


A fronte di tante richieste, infatti, solo alcune vengono accolte e questo per mancanza di disponibilità delle cd. “quote” regionali sanitarie: il riconoscimento dell’impegnativa di residenzialità avviene, infatti, nei limiti della programmazione di bilancio già stimata dalla Regione in sede di programmazione dei posti letto (anche se si può discutere della legittimità di tali liste di attesa LINK).


Quindi, per intenderci, se l’utente viene ad essere contattato dalle strutture prescelte è perché si trova in posizione utile in graduatoria per l’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità rientrando, quindi, nei limiti della predetta programmazione di bilancio.


Da quanto detto si deduce che potrebbero trascorrere anche diversi mesi prima dell’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità.


E che fare nell’attesa?


Se la famiglia non può attendere, e sempre che ne abbia la disponibilità economica, potrebbe procedere ad un inserimento dell’anziano in via privata e, quindi, facendosi carico sia della quota sociale che della quota sanitaria della retta.

 

dimissioni anziano ospedale


4. LA CASA DI RIPOSO MI CHIEDE LA FIRMA DI UN CONTRATTO, POSSO RIFIUTARMI ?

 


Capita che, una volta contattati dalla struttura perché utilmente collocati in graduatoria, ci si senta dire che l’accoglimento del nostro familiare in struttura sia condizionato alla prestazione di una garanzia.


È importante precisare che, ogni qualvolta l’accesso alla struttura da parte dell’anziano non autosufficiente avvenga in quanto lo stesso si trovi in posizione utile in graduatoria per l’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità, il rapporto tra l’utente e la struttura stessa troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e nei regolamenti e non in eventuali contratti di ricovero privatistici.


La struttura, quindi, non potrà vantar somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.


Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia come si è già avuto modo di chiarire (LINK).


Ovviamente stiamo parlando dell’inserimento in regime convenzionato perché, nel caso di ricovero in regime privato, tutto cambia potendo la struttura, in questo caso, apporre tutte le condizioni possibili all’ingresso in struttura.

 

Risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento


5. HO FIRMATO MA ORA NON SONO PIU’ IN GRADO DI PAGARE, POSSO TIRARMI INDIETRO ?


In ogni caso, anche volendo considerare valido il contratto eventualmente firmato al momento dell’ingresso in regime convenzionato del nostro familiare in struttura, si precisa che è sempre possibile “tornare indietro”.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26863/2008, ha statuito, infatti, che gli impegni assunti dai parenti dei ricoverati in una Rsa o altra struttura a titolo di integrazione della retta di degenza sono sempre revocabili.


In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tale impegno può configurarsi giuridicamente come obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell’obbligato, in relazione alla quale la facoltà di recesso è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza. 

In secondo luogo, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica,  la facoltà di recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, spetta al terzo che assume l’obbligazione altrui.


Sarà, quindi, sufficiente l’invio alla struttura di una lettera a mezzo raccomandata con la quale si comunica la propria volontà di risolvere/recedere/revocare l’impegno economico.


Ovviamente questa scelta va valutata con attenzione in quanto espone il soggetto sottoscrittore al rischio, tutt’altro che remoto, della notifica di un decreto ingiuntivo da parte della struttura ospitante.

 

figli casa di riposo

 

6. E SE LA PENSIONE NON BASTA, CHI PAGA LA RETTA DELLA CASA DI RIPOSO ?

 


Nel caso in cui la pensione del nostro familiare non sia sufficiente a coprire la retta, è possibile presentare istanza di integrazione retta al comune in cui l’anziano risiedeva prima dell’ingresso in struttura.


La Legge n. 328/2000, all’art. 6, IV comma, prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.


Ovviamente la domanda di integrazione dovrà essere corredata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (meglio noto come ISEE) avente lo scopo di calcolare la capacità reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare chiarendo chi può avere diritto ad una prestazione assistenziale gratuita o ad un costo ridotto.


In particolare, l’Isee dovrà essere di tipo “socio sanitario residenze assistenziale” che, alla luce della riforma intervenuta con il DPCM n. 159 del 05.12.2013, oltre a permettere di scegliere il nucleo familiare più ristretto, prevede, in ogni caso, di tenere in considerazione anche la condizione economica dei figli del beneficiario anche se non facenti parte del nucleo familiare.


Precisiamo subito una cosa.


L’art. 2 del D.P.C.M. 159/20139 prevede che “la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.


Quindi, non sono ammessi ISEE “fai da te”, predisposti a livello regionale o, addirittura, comunale, giacché la competenza a disciplinare i contenuti dell’ISEE è riconducibile, in via esclusiva, in capo allo Stato.


L’unica autonomia che hanno le Regioni e i Comuni è di tipo migliorativo nel senso che potranno garantire un trattamento migliorativo rispetto all’ISEE nazionale, ma non certamente peggiorativo rispetto ad esso e questo proprio perché, come già detto, questo rappresenta un “livello essenziale”.

 

chi paga la retta della casa di riposo?


Come già evidenziato, “il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni” (cfr. art. 6, II comma, del D.P.C.M. n. 159/2013).


Dato il carattere modulare dell’indicatore ISEE, sorge spontanea una domanda: cosa succede nel caso in cui il figlio, non convivente e nelle disponibilità economiche per integrare la retta, si dichiari comunque indisponibile a tale integrazione?


Chi è il soggetto direttamente legittimato ad agire nei suoi confronti? Il Comune o il ricoverato?

Occorre precisare che unico soggetto debitore nei confronti del Comune è il beneficiario della prestazione e, quindi, l’anziano ricoverato.


I parenti dell’anziano non sono direttamente obbligati al pagamento di alcuna quota della retta sociale né verso i Comuni né verso le Rsa, a meno che non si siano autonomamente impegnati.

 

Non solo.


Unicamente il ricoverato, e mai il Comune e tantomeno la struttura, potrà, da solo se ne ha la capacità o tramite un rappresentante legale, chiedere ai figli il pagamento di una somma a titolo di alimenti (art.433 e ss.).


I figli, effettuando spontaneamente (non essendovi alcun obbligo) la consegna del proprio ISEE nei termini che seguono, aiutano il proprio genitore a richiedere un beneficio economico alla prestazione, altrimenti irricevibile, nel senso che se il paziente ha un figlio, in assenza di detta sua componente aggiuntiva, si avrà come conseguenza che la quota sociale della retta sarà posta interamente a carico dell’anziano.

 

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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