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Cittadinanza: mantenimento del cognome acquisito con il matrimonio.

Cittadinanza: diritto al mantenimento del cognome acquisito con il matrimonio.

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con la recente Tar Brescia n 64 2019, ha affrontato il caso di una signora di origine ucraina a cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Nella richiesta la signora aveva indicato il cognome del marito, dato che la Legge ucraina consente alla donna che contrae matrimonio di sostituire il cognome di nascita con quello del coniuge.

Il Prefetto ha, tuttavia, ritenuto che i dati anagrafici della signora dovessero essere modificati in conformità a quanto risultava dal certificato di nascita ed ha così “corretto” il cognome.

Di qui il ricorso della signora che ha sostenuto il suo diritto di mantenere le generalità quali risultanti dall’atto di matrimonio.

Il TAR ha dato ragione alla signora rilevando che la normativa italiana deve essere disapplicata perché in contrasto con i principi sanciti dalla Corte Europea.

In particolare, la legge italiana prevede che il cittadino straniero, all’atto della presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza, deve indicare le sue generalità come specificate nell’atto di nascita.

Il giudice ha, invece, evidenziato che il diritto al nome, assoluto e costituzionalmente tutelato, in quanto espressione dell’identità personale, deve, infatti, essere tutelato, garantendo allo straniero che ottenga la cittadinanza italiana il diritto a conservare il prenome e il cognome di origine a prescindere dalla disciplina italiana.

E ciò con riferimento non solo al cittadino comunitario, ma anche a ogni cittadino che si trovi nell’Unione europea e chieda il riconoscimento della cittadinanza in uno Stato appartenente ad essa.

Applicando il principio al caso concreto, osserva il TAR, deve, “ritenersi che fosse pieno diritto della odierna ricorrente indicare, come cognome, quello acquisito a seguito del matrimonio, in quanto il certificato di matrimonio prodotto in atti dà chiaramente atto di come il cognome della stessa sia stato modificato; ne consegue che, essendo stato corretto il dato contenuto nel certificato di nascita, così come precisato nell’atto di matrimonio, rientrasse nella possibilità della richiedente la cittadinanza italiana optare perché questa le fosse riconosciuta con il cognome del marito”.

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Cittadinanza: mantenimento del cognome acquisito con il matrimonio

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