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Come si divide un’eredità? Il percorso della divisione ereditaria

 

 

Abc su come si divide un’eredità

 

 

Uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità»

 


La divisione ereditaria costituisce da millenni uno degli ambiti più accidentati in seno al menage familiare, già scombussolato ed afflitto dalla perdita di una persona cara.


Come si divide un’eredità...


Bene, partiamo dalla constatazione che – se c’è qualcosa da spartire – a monte ci deve essere qualcosa in comune.


La comunione ereditaria.


Parliamo di comunione ereditaria come di quel fenomeno per cui, a seguito dell’evento morte di una persona, alcuni soggetti, gli eredi, diventano contitolari – per quote anche differenti tra loro – di un patrimonio. Questo a prescindere che a monte ci sia stato oppure no un testamento.


Dei beni in comunione ciascun coerede potrà servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto.

In virtù di ciò, è frequente che un erede effettui un godimento separato di alcuni beni, li utilizzi e li goda solo lui, con il consenso, con il disinteresse o con l’opposizione degli altri eredi.

Di qui nascono liti, a fronte della reclamata usucapione da parte di colui che li abbia posseduti a lungo nei tempi e nei modi prescritti dalla legge. 

Calma. La giurisprudenza è molto rigorosa e costante nell’affermare che tale possesso non sia di per sé solo sufficiente.

Se, infatti, la possibilità di utilizzare i beni in comunione ereditaria, anche separatamente (art. 714 cc) è una facoltà attribuita al singolo coerede, perchè si possa verificare l’acquisto della proprietà a titolo esclusivo è necessario che egli abbia esercitato un possesso non già come “con-domino”, ma come “dominus”, come unico proprietario, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e volta ad estromettere gli altri aventi diritto.

 

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Chi può chiedere la divisione?


Innanzitutto il testatore stesso, nel proprio atto di ultime volontà, potrà disporre dei propri beni ripartendoli in porzioni corrispondenti alle relative quote (art 734 cc).

Ne deriverà un’attribuzione diretta ai coeredi dei beni dal momento dell’apertura della successione senza che si instauri una comunione ereditaria.

La ripartizione operata dal testatore potrà essere parziale, relativa cioè a solo alcuni beni, sussistendo, per i rimanenti, la comunione.

Il de cuius potrà, eventualmente, in luogo di una disposizione diretta, stabilire le regole con le quali verranno divisi tutti o parte i beni ereditari.

Queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.


Egli può disporre che la divisione si effettui secondo un progetto predisposto da una persona designata, terza, che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua (art 733 cc).

Attenzione, la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla e si ripristinerà la comunione ereditaria.

Più in particolare, nel caso di lesione parziale, al legittimario che abbia esercitato azione di riduzione  spetterà il diritto di ottenere una correzione dell’attribuzione, attraverso un’integrazione della porzione, con beni attribuiti agli altri coeredi.


Se il legittimario fosse stato escluso dall’ambito successorio, potrà agire in giudizio per far dichiarare nulla la divisione e sostituire alla divisione operata dal testatore un’altra, che ricomprenda i suoi diritti di erede.

 

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Accordo divisionale

La divisione ereditaria potrà essere concordata tra i coeredi, in via convenzionale.


Si tratta di un vero e proprio contratto, al quale dovranno partecipare inderogabilmente tutti i comunisti, sicchè il mancato intervento di uno solo comporterà la nullità dell’accordo.

Se tra i beni da spartire dovessero esservi degli immobili, sarà imprescindibile la forma scritta: poi si dovrà procedere alla trascrizione.


Possono esserci delle limitazioni alla divisione? Solamente temporali e tassative.

Ad esempio il testatore stesso potrebbe aver disposto il divieto di procedere alla divisione per un determinato periodo, non superiore a 5 anni. Oppure che si debba attendere un anno dal compimento della maggiore età dell’ultimo nato dei coeredi minorenni.

In ogni caso, qualora detto termine dovesse comportare incongruo al manifestarsi di “gravi circostanze”, l’autorità giudiziaria potrà pronunciarne la riduzione o l’eliminazione.

 

 

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Divisione giudiziale.

La divisione ereditaria potrà essere chiesta da ciascuno dei partecipanti alla comunione. Si noti, anche se gli altri non fossero d’accordo e volessero permanere nello stato indiviso.

Ciò detto, in caso di richiesta di divisione le ipotesi potranno essere due e solamente due: o ci sarà l’accordo dei coeredi sul come ripartire i beni della comunione, oppure, in difetto, ci si dovrà rivolgere al giudice affinchè ci pensi lui con una sua pronuncia.


La divisione giudiziale consegue al giudizio di accertamento del diritto di ciascun comunista ad una quota del patrimonio del defunto e la trasformazione di tale diritto in un diritto alla proprietà esclusiva su una porzione definita di beni.


Ovviamente in tale giudizio dovranno essere citati tutti i coeredi comunisti, nessuno escluso: altrimenti la pronuncia sarebbe data inutilmente.


Come si divide l’eredità?


1. Innanzitutto, il giudice dovrà verificare se sia possibile l’attribuzione in natura a ciascuno dei condividenti della sua porzione dei beni, siano essi mobili o immobili.


Ovviamente, è impensabile che tale procedura contempli l’assegnazione ad ogni erede di una quota identica dei singoli beni, ma si risolve nella proporzionale suddivisione di mobili ed immobili.


Dopo aver proceduto alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato, si procederà alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi condividenti.

 

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Quali beni assegnare a chi?

L’assegnazione delle porzioni uguali (es quattro quote di un quarto ciascuna) è fatta mediante estrazione a sorte, per le porzioni diseguali (es ad un condividente spetta ½ mentre gli altri ¼ ciascuno) si procede mediante attribuzione, ossia formando tante porzioni (di valore diseguale) quante sono le quote ed attribuendo a ciascuno la corrispondente.

 


2. Se nell’eredità vi dovessero essere immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento ne potrebbe compromettere sensibilmente il valore o la funzione, il giudice potrà procedere all’assegnazione per l’intero al coerede che abbia la quota maggiore o a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta congiunta.

Gli altri comunisti verranno soddisfatti mediante attribuzione del corrispondente valore in denaro (conguaglio) della propria quota a carico dei soggetti assegnatari del bene immobile, eventualmente ponendo a in capo allo stesso una garanzia ipotecaria.


Attenzione, il criterio dell’assegnazione del bene immobile indivisibile al coerede con la maggiore quota è definito dalla stessa legge (art. 720 cc) “preferenziale”, non già obbligatorio, in quanto il giudice potrà discostarsene, allegando motivate ragioni, vuoi nell’interesse comune dei coeredi, oppure alla luce dell’interesse personale prevalente dell’assegnatario, ad es. privo di un’unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore, oppure valutando anche la concreta ricorrenza di interessi familiari o morali di un condividente.


Si noti: la scelta dell’assegnatario non è un’asta tra coeredi, per cui non può dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima.


Qualora la richiesta di attribuzione del bene provenga da un solo coerede, il bene dovrà essere assegnato a questi.

 

3. Se nessuno dei coeredi in comunione manifesti la volontà di vedersi assegnato il bene immobile indivisibile, il giudice ne prenderà atto e disporrà che venga venduto all’asta.


Pare consentito al condividente, comunque, una volta disposta dal Tribunale la vendita all’incanto. chiedere l’assegnazione del bene.

 

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Dopo la vendita dei beni, mobili o immobili, come si divide l’eredità?


Si deve procedere alla formazione dei conti: ogni condividente indica le entrate (ad esempio, canoni di locazioni percepiti) e le uscite (es. spese di manutenzione dei beni, imposte pagate, miglioramenti effettuati) sostenute durante la gestione dei beni comuni.

Quindi, stimati gli altri beni della massa – si noti, in base al valore venale che avevano al momento dell’apertura della successione, ossia alla morte del de cuius – si effettuerà la formazione delle porzioni, in misura proporzionale alle quote.

Rescissione per lesione


Il condividente che, a seguito di divisione, abbia ottenuto, proporzionalmente a quanto ricevuto dagli altri condividenti, beni di valore inferiore almeno di un quarto rispetto al valore della propria quota potrà esercitare l’azione di rescissione ( art 763 cc), entro il termine di due anni dalla divisione.


Tale rimedio è operativo sia nell’ambito della divisione effettuata dal testatore, quanto in quello della divisione contrattuale.


Al riguardo di tale ultima ipotesi, è interessante evidenziare l’orientamento giurisprudenziale che ritiene insufficiente in un accordo transattivo divisionale la semplice consapevolezza del condividente di percepire meno di quanto gli spetterebbe ai fini di decadere dal diritto di chiedere la rescissione, essendo necessario accertare che la transazione, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote, abbia riguardato proprio le questioni costituenti il presupposto e l’oggetto dell’azione di rescissione (Cass. Civ. 8240/2019 )

 

 

 

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