Skip to main content

Come si interpreta un testamento?

 

 

Come si interpreta un testamento?

 

 


Può capitare con un contratto, sfidiamo a non trovare qualcuno che non sia incappato in qualche clausola dubbia, più o meno volutamente ambigua.


Succede talvolta con la legge: vai a capire la portata di questa o quella disposizione ed il suo esatto significato (scriviamo questo articolo in piena quarantena da coronavirus, quando non è ancora ben chiaro quando e come ci si possa muovere da casa).


Vuoi che all’apertura di un testamento non possano sorgere dubbi su quale fosse la reale intenzione del disponente, quali i suoi desideri, la portata delle sue attribuzioni?


Il problema è che in tal caso non possono essere effettuati atti ricognitivi di volontà, come per i contratti, oppure diramate circolari e faq come per le disposizioni di legge.


In buona sostanza, è venuto a mancare l’unico soggetto al quale si sarebbe potuto chiedere di dar conto delle sue determinazioni.


Ed allora, come si interpreta un testamento?


Non vi sono disposizioni di legge particolari, proprio perchè non è concepibile determinare preventivamente criteri plausibili di ricostruzione della volontà testamentaria.


La giurisprudenza, tuttavia, è consolidata nell’estendere l’applicazione di alcune norme ad hoc, statuite per l’ambito contrattuale, a quello che oggi ci occupa.

 

come si interpreta un testamento

 


L’articolo 1362 del codice civile, infatti, riguarda proprio la disciplina dell’interpetazione dei contratti e dispone che “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” .


Il rigore della forma, in buona sostanza non deve intrappolare la ricostruzione della reale determinazione dei contraenti, che dovrà essere sondata anche tenendo conto di elementi ulteriori, estendendo il campo anche alla ricostruzione logica, ricavata – ad esempio – dal contegno assunto dalle parti, prima e dopo la conclusione dell’accordo.


Si noti.


Il dato letterale sarà pur sempre l’imprescindibile base di partenza: la norma, infatti, pur imponendo agli interpreti del contratto di non limitarsi all’analisi fredda del significato letterale delle parole, lo mantiene come via privilegiata per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti.


Il giudice, eventualmente chiamato a dirimere una controversia in merito, dovrà in primo luogo appurare scrupolosamente la ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, specie quando la comune volontà delle parti emerga in maniera certa ed immediata dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.


In buona sostanza, laddove il testo utilizzato sia chiaro e non ambiguo, sarà precluso l‘accesso ad altri criteri interpretativi.

Ben potrebbe essere, tuttavia, che – pur di fronte ad un testo chiaro dell’accordo – ci si possa trovare di fronte ad un risultato incoerente con altri elementi che rivelino una diversa volontà dei contraenti.


In tal caso, sarà possibile andare oltre, estendendo il campo a criteri ulteriori, di tipo logico, sistematico, ossia improntati a desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.

 

ritrovamento di un nuovo testamento
Come si interpreta un testamento?

 

Come si interpreta un testamento?


Torniamo al nostro quesito iniziale.


Anche per il testamento il dato di partenza è pur sempre la parola utilizzata dal disponente: laddove questa non dia margini di dubbi, non si potrà ricorrere a criteri sussidiari, rimanendo preclusa all’interprete la possibilità di avvalersi di dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento.


In buona sostanza, la chiara volontà del testatore, emergente dal non equivoco dato letterale della scheda testamentaria, esclude la necessità del ricorso, quale criterio interpretativo ulteriore, a dati e circostanze estranei al testamento medesimo.


Laddove, tuttavia, dalle espressioni utilizzate non fosse possibile ricostruire l’effettiva intenzione del loro autore si potrà ricorrere ad elementi estrinseci per risolvere parole o espressioni dubbie.


L’interpretazione del testamento, infatti, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca – al di là della mera dichiarazione – della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., che abbiamo poco fa analizzato, va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione.


Al fine di superare eventuali dubbi sull’effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore si potrà fare riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura. la mentalità, le abitudini espressive e l’ambiente di vita del testatore medesimo, di modo che il giudice nella ricostruzione della volontà, potrà attribuire alle parole usate dal de cuius un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del disponente.

 

 

 

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto su

come si interpreta un testamento

Condividi l'articolo sui social