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Comunione dei beni e usucapione

Un’analisi sul rapporto intercorrente tra comunione dei beni e usucapione.

Un’unica carne, un unico patrimonio.

Compendiamo in due parole la ratio dell’istituito della comunione dei beni.

Con tale scelta moglie e marito optano per far rientrare nell’orbita comune di entrambi beni che altrimenti apparterrebbero alla titolarità dell’uno e dell’altro.

Già ci siamo soffermati più volte ad esaminare tale regime patrimoniale.

Per agevolare la lettura, ricordiamo che nella comunione – tra gli altri – rientrano gli acquisti effettuati insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Proprio da tale inciso prenderemo le mosse per affrontare la questione che ci occupa quest’oggi: se beni che diventassero di proprietà dell’uno o dell’altro consorte per usucapione ricadano nell’ambito della comunione.

Altro passo indietro: per usucapione si intende l’acquisto della titolarità di un diritto su un bene in forza del possesso continuato, pubblico, pacifico ed ininterrotto per un determinato periodo di tempo che, per quanto attiene i beni immobili, è normalmente 20 anni.

Ebbene, a meno che il possesso non fosse avvenuto ad opera di entrambi i coniugi per un range temporale così vasto, l’esercizio personale di una tale attività/potestà sembrerebbe – a prima vista – rientrare nel novero delle questioni strettamente personali del coniuge che ne abbia dato luogo, così da considerare il conseguente acquisto per usucapione come appartenente a colui, e solo ad esso, che abbia posseduto il bene.

Non è così.

Secondo quanto sostenuto, a più riprese, dalla Corte di Cassazione (da ultimo con Sentenza 17033 del 11-08-2016)  gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo due coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non dovendo distinguersi tra acquisti a titolo originario e a titolo derivativo.

Comunione dei beni e usucapione vicenza
il perfezionarsi dell’usucapione durante il periodo di comunione dei beni comporterà la titolarità dell’acquisto in capo ad entrambi i coniugi.

Con qualche distinzione.

I giudici supremi avvertono che occorra concentrare l’attenzione sul momento in cui si perfeziona l’acquisto per usucapione. In buona sostanza, la titolarità deve essere conseguita vigente il regime di comunione per essere ascritta ad entrambi i coniugi, anche se il possesso fosse stato esercitato per buona parte prima del matrimonio.

Al momento del perfezionamento dell’acquisto e non all’attività prodromica e precedente occorre far riferimento.

Se l’usucapione si maturasse dopo la fine del matrimonio e comunque quando non era più perdurante il regime patrimoniale della comunione, l’acquisto sarà ascrivibile al coniuge che abbia dato luogo al possesso nei termini richiesti dalla legge, anche se il possesso fosse stato esercitato per buona parte durante il matrimonio.

Un’altra precisazione.

Posto che la titolarità del diritto in virtù del possesso ad usucapionem si acquista in forza del possesso stesso, per cui un’eventuale pronuncia a cui sarà invocato l’intervento di un giudice non costituirà il diritto, ma – tutt’al più – lo accerterà come già esistente, ai fini della determinazione del perfezionamento dell’acquisto e della valutazione se sia avvenuto vigente la comunione oppure no, occorrerà riferirsi unicamente alla data di maturazione dell’usucapione e non alla eventuale relativa sentenza dichiarativa.

 

 

 

Avvocato separazione Vicenza

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