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Comunione dei beni: i soldi dello stipendio appartengono solo a chi li guadagna.

I soldi dello stipendio appartengono solo a chi li guadagna anche in comunione dei beni.

comunione dei beni
Comunione dei beni: io guadagno, sono anche tuoi i soldi?

Avete letto bene.
Lo prevede la legge nella comunione dei beni.
L’art. 177 cc stabilisce infatti che “i proventi oggetto dell’attività separata di ciascuno dei coniugi” costituiscano oggetto di comunione solo se “non consumati allo scioglimento della comunione”.

Ne discende che, vigente la comunione dei beni, i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali, quanto che si tratti di proventi della loro attività separata,  rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

Si parla in tal caso di comunione de residuo, ossia vi rientra solo ciò che resta.

Servono delle precisazioni.
Quello che un coniuge guadagna col proprio personale lavoro, gli appartiene esclusivamente fino allo scioglimento della comunione, allorquando sarà di spettanza anche dell’altro. Ciò non significa che egli possa segregare il suo patrimonio e fare letteralmente ciò che vuole.

  •  In primis, dovrà contribuire ai bisogni della famiglia “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo” (art 143 cc ).
  • Non solo: egli dovrà provvedere all’assistenza materiale dell’altro coniuge, nonchè al mantenimento dei figli (art 147 cc).

E non è poco.
Supponiamo che dal soddisfacimento di detti obblighi avanzino ancora dei denari, il coniuge titolare di tali importi potrà impiegarli come crede.
Se dovessero, tuttavia, essere acquistati dei beni, anche separatamente, essi entrerebbero a far parte automaticamente della comunione, giusta la previsione secondo cui  vi rientrano “gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio” (art. 177 cc).

Sulle modalità ed i fini dell’impiego delle somme personali, la giurisprudenza è stata a lungo oscillante.
Dapprima, si richiedeva che il coniuge titolare dei proventi di attività separata dovesse dimostrare che i medesimi erano stati impiegati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione, cosicchè – pur personali – il fine del loro utilizzo doveva ricadere sempre nell’ambito familiare.

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Comunione dei beni solo dopo la separazione?

Un più recente, ed ormai assodato, filone giurisprudenziale è di segno avverso: una volta soddisfatti i bisogni della famiglia, il coniuge titolare di reddito personale può impiegarlo come crede, anche per fini esclusivamente a lui propri, senza che sia ammesso alcun sindacato da parte del coniuge non precettore sul relativo utilizzo.

Capita di frequente che, in odor di separazione, vi sia la corsa da parte dei coniugi a prelevare somme dal proprio conto corrente personale, su cui siano confluiti gli introiti del proprio lavoro, onde sottrarre tali importi dalla conseguente comunione che si verrebbe a creare “de residuo” al momento della separazione.

Si ritiene, in tal caso, che sia opportuno operare un’attenta valutazione della ratio normativa della comunione.
Il codice, infatti, esclude dalla contitolarità comune i “proventi non consumati” e non già quelli “sottratti” ante separazione.
Il titolare di importi, magicamente usciti dal conto corrente pochi giorni prima la prima udienza in Tribunale, dovrà dimostrare che i medesimi sono stati impiegati e pertanto non esistono più, altrimenti dovrà corrisponderne la metà all’altro consorte.

 

 

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Comunione dei beni: i soldi dello stipendio

Avvocato separazione Vicenza

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