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Contributo al mantenimento dei figli: l’assenza di accordo sulle spese straordinarie

Mantenimento dei figli:  assenza di accordo sulle spese straordinarie.

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Mantenimento dei figli:assenza di accordo sulle spese straordinarie

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi deve valutare attentamente una serie di elementi riguardanti le condizioni che disciplineranno tale iniziativa.

Alcune hanno un contenuto necessario (quelle attinenti all’affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole), altre possono essere anche eventuali, in quanto concernenti la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi.

Ovviamente, posta anche la posizione di privilegiato rilievo stabilita dal legislatore, le condizioni che disciplineranno la vita, la collocazione, il mantenimento dei figli avranno suprema considerazione.

Un’incongruità che spesso si rileva nell’ambito degli accordi di separazione risiede nel fatto che molto frequentemente i coniugi si limitino a prevedere un assegno mensile a carico del genitore che non abbia la collocazione prevalente della prole, a titolo appunto di contributo al mantenimento dei figli, ed una generica indicazione di corresponsabilità per le spese straordinarie.
Tale ultimo compendio economico – le spese straordinarie – può costituire significativo onere per i genitori e frequentissimo motivo di lite tra i medesimi.

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Spese straordinarie mantenimento dei figli: meglio mettersi d’accordo?

La scena, purtroppo alquanto consueta, è la seguente: il genitore affidatario, con notevoli difficoltà, anticipa notevoli somme per far fronte alle spese straordinarie (scolastiche, mediche,….), molto spesso senza farne menzione all’altro consorte (anche in virtù dei rapporti deteriorati che hanno cagionato la scelta di separarsi), salvo poi presentare un salatissimo conto finale, da saldare in termini restrittissimi.
Ne conseguono opposizioni e cause, nel corso delle quali il coniuge asserito debitore lamenta di essere stato tenuto estraneo dalla notizia di ogni esborso, di non aver avuto alcuna voce in capitolo, della voluttuarietà delle spese sostenute ad esclusiva discrezione dell’altro genitore.
I giudici, cosa dicono in merito?

La Cassazione ha avuto modo a più riprese di specificare che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori“. (Cassazione Civile, Sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 2127)
In buona sostanza, e ferma la sempre ricorrente rimborsabilità delle spese urgenti ed assolutamente necessarie,  ove le spese sostenute corrispondano al “maggiore interesse” dei figli, esse potranno essere anticipate, senza preventivo accordo,da un genitore, che potrà chiederne il rimborso della corrispondente quota parte. Spetterà, eventualmente, al giudice accertare se tale circostanza fosse ricorrente, tenuto conto anche della congruità dell’importo versato e delle condizioni economiche dei coniugi.
Proprio in virtù del consisente carico di conflittualità che si avvertiva in relazione alla gestione di tale capitolo di spese, il Tribunale di Vicenza ha stilato un protocollo che i coniugi potranno vagliare in sede di separazione e divorzio, che disciplina le modalità di gestione delle spese straordinarie, prevedendo quali saranno rimborsabili in assenza di preventivo accordo e quali potranno esserlo solamente allorquando siano state avvallate da entrambi i genitori.

Il link del protocollo (pagina 17)

 

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