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Controversie tra genitori separati e inadempienze o violazioni delle condizioni di affidamento dei figli

 

 

Controversie tra genitori separati e inadempienze o violazioni delle condizioni di affidamento dei figli

 

I miei genitori hanno avuto una sola discussione in quarantacinque anni. È durata quarantatré anni.
(Cathy Ladman)

 

Le discussioni, diciamolo, sono all’ordine del giorno (di ogni giorno?) in ogni benedetto matrimonio.

Figuriamoci se non ci possano essere durante la crisi del rapporto matrimoniale o dopo il suo epilogo.

Le decisioni intorno ai figli possono costituire terreno fertile non solo per costruttivi scambi di opinioni, ma anche per epiche battaglie, dettate, talora, da disincantata buona fede, talaltra dal più pervicace puntiglio e ottusa rappresaglia.

Dopo percorsi più o meno aspri nelle aule di tribunale, i genitori si sono separati, convenendo sulle condizioni di affidamento della prole, o subendo le disposizioni dettate dal giudice per dirimere contrasti non risolti.

Oggi partiamo da qui: da una separazione o un divorzio pronunciati, oppure dall’esito di una causa attinente l’affidamento di figli di coppie non sposate.

Da una pronuncia, insomma, da statuizioni attinenti ai figli che facciano stato tra le parti.

 

conflitto genitori separati

 

Quale rimedio nel caso in cui sorgano controversie tra genitori separati e inadempienze o violazioni delle condizioni di affidamento dei figli?

Il nostro legislatore ha disposto una norma ad hoc: l’art. 709 ter cpc.  “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.”.

Innanzitutto, il codice si sofferma a disciplinare come possano essere risolte questioni insorte tra genitori sull’esercizio della potestà o sulle modalità di affidamento della prole.

Lo avevamo evidenziato, post,  quando ci eravamo soffermati ad analizzare l’istituto dell’affidamento condiviso: la responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ genitoriale separatamente. Art. 337 ter cc.

Autonomia dei genitori per quanto riguarda le questioni routinarie, per cui essi potranno decidere anche disgiuntamente.

Per quanto attiene le scelte davvero importanti per la prole dovrà esserci l’accordo tra padre e madre.

Ci riferiamo alle scelte che riguardano, ad esempio, l’istruzione (a quale scuola iscrivere il figlio? Pubblica o privata? Presso quale istituto? In quale sede? Con quale orario?), l’educazione (quale religione dovrà praticare? Lo iscriviamo a catechismo? Ma anche, quale dieta fargli seguire? Onnivora, vegetariana, vegana (vedi post  apposito)? Quali compagnie fargli frequentare? Quali sport? Quali viaggi? Il telefonino?), la salute (quale medico di base scegliere? Quale tipo di medicina seguire, omeopatica o tradizionale? Presso quale clinica effettuare un eventuale intervento chirurgico? Acconsentire o negare il consenso ad eventuali trattamenti sanitari? Se dovesse avere dei problemi personali, gli facciamo frequentare uno psicologo? E se sì, quale? E dei tatuaggi, vogliamo parlarne?).

 

provvedimenti opportuni controversie genitori
Controversie tra genitori separati e inadempienze o violazioni delle condizioni di affidamento dei figli

Rispetto a tutte queste eventualità, ma tante altre ce ne sarebbero da menzionare, non potrà essere dato che che un genitore sia messo spalle al muro a dover prendere mero atto che l’altro abbia deciso anche per lui, al posto suo, o nonostante il suo parere contrario.

Tali controversie dovranno essere decise dal giudice, il quale, dopo che i coniugi saranno comparsi davanti a lui, prenderà i provvedimenti opportuni.

Il tribunale dovrà sciogliere il conflitto, si noti, privilegiando la posizione dell’un genitore rispetto all’altro, ma senza effettuare invasioni di campo, individuando ulteriori accorgimenti o soluzioni rispetto a quelle valutate e proposte dai coniugi confliggenti. Ciò nel rispetto al diritto all’autonomia della famiglia che la Costituzione espressamente sancisce all’art. 29  (Società naturale).

Per quanto attiene le questioni che vertano sulle “modalità dell’affidamento”, normalmente si discute sulla misura e ripartizione delle spese straordinarie, oppure sulla difficoltà di visita dei figli da parte del genitore non collocatario, vuoi per gli ostacoli frapposti dall’altro coniuge, vuoi per il rifiuto all’incontro rammostrato dai figli stessi.

Si badi: il giudice non sarà chiamato a pronunciare nuove condizioni di affidamento, ma semplicemente ad interpretare quelle già istituite, o a calarle nel caso concreto  che gli viene prospettato dalle parti.

Le controversie tra genitori separati possono riguardare anche inadempienze o violazioni delle condizioni di affidamento dei figli da parte di uno di essi.

Anche in questo caso ci soccorre l’art. 709 ter cpc, già esaminato nella sua prima parte, che continua statuendo “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.”

A fronte di gravi inadempienze o violazioni il Giudice ha due rimedi, tra di loro alternativi, ma anche passibili di utilizzo congiunto: la modifica delle condizioni di affidamento e le sanzioni.

Lo scopo è quello di garantire l’attuazione e l’osservanza delle statuizioni già disposte con precedente pronuncia, ma anche il diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita serena, altrimenti compromesse da comportamenti incongruenti e pregiudizievoli.

Tra le gravi inadempienze, sono spesso ricorrenti l’omesso versamento degli assegni statuiti a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la loro unilaterale riduzione, la mancata corresponsione del rimborso spese straordinarie e, più in generale, l’inosservanza delle statuizioni di carattere economico e patrimoniale concernenti la prole, rispetto alle quali, si ricorda, vi è anche una sanzione di carattere penale (post) .

 

genitore cambia residenza

 

Non vanno tralasciate le questioni attinenti il mancato rispetto delle condizioni riguardanti i tempi di visita e frequenza dei figli, vuoi da parte del genitore non collocatario, che se ne disinteressa, in tal caso incorrendo anche nella sanzione penale disciplinata dall’art. 388 cp per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, vuoi per il comportamento ostruzionistico, se non alienante, del genitore collocatario, volto ad incutere nei figli disistima e spregio dell’opposta figura genitoriale, conseguendone il rifiuto di frequentarla.

Un’altra fattispecie di violazione consiste anche nella scelta unilaterale di un coniuge di trasferirsi altrove, portando con sé i figli, magari in altra città, regione o stato, (post )e privando così la prole della possibilità di frequentare l’altro genitore e quest’ultimo, oltre che degli affetti, della concreta facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale.

A fronte di tutta questa serie di circostanze, riportate a titolo meramente esemplificativo e non certo esaustivo, il giudice potrà modificare i provvedimenti già pronunciati circa i figli, a titolo non già sanzionatorio, quanto volto a tutelare il preminente interesse di questi ultimi contro i pregiudizi altrimenti conseguenti, oppure disponendo misure sanzionatorie, a contrappunto dei comportamenti incongruenti mantenuti dal genitore passibile di censura e volti a prevenirne e disincentivarne altri di simili.

Tra queste misure vi è l’ammonimento, ossia il richiamo del genitore contravventore al rispetto delle condizioni di affidamento o all’astensione da comportamenti pregiudizievoli, pena, in difetto, l’applicazione di altra e più gravosa sanzione oppure della modifica delle condizioni stesse.

Il giudice potrà, anche, applicare una pena pecuniaria, vuoi a favore della Cassa ammende, in misura discrezionale, ma potenzialmente soggetta a progressivi aumenti in caso di nuova violazione, vuoi a favore dei figli o dell’altro genitore.

A tale ultimo riguardo, è discusso se l’onere economico a vantaggio di tali familiari abbia carattere sanzionatorio tout court o bensì natura risarcitoria.

Se si dovesse propendere per tale ipotesi, il coniuge richiedente la corresponsione della somma pecuniaria sarà gravato di dover dimostrare oltre che la violazione, il danno patito, in base alle generali regole dell’onere della prova.

 

 

Avvocato separazione Vicenza

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