Skip to main content

Dieci cose da sapere sull’assegno di mantenimento in caso di separazione

Sull’assegno di mantenimento in caso di separazione.

Quando l’amore è finito, gli alimenti colmano il vuoto.”

MARLENE DIETRICH

Cinica Marlene.

Ma è indiscusso che nell’ambito della gestione della crisi matrimoniale la parte da leone – figli a parte – la rivesta il pensiero al “se” e al “quanto” sia dovuto a titolo di mantenimento in caso di separazione.

Riteniamo di fare cosa utile nel riportare dieci cose buone a sapersi in merito, ferma la necessità di documentarle più approfonditamente per attagliarle al caso proprio.

assegno di mantenimento in caso di separazione
dieci cose da sapere sull’assegno di mantenimento in caso di separazione

1. Quando è dovuto un assegno di mantenimento?

L’art. 156 del codice civile stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

Pertanto, presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono:

a. assenza di addebito della separazione al coniuge che faccia richiesta del mantenimento;

b. assenza di “adeguati redditi propri” da parte del richiedente;

c. la sussistenza di redditi in capo all’altro coniuge idonei a corrispondere un assegno di mantenimento.

Si noti: per poter ottenere l’assegno di mantenimento è necessario farne espressa richiesta, in difetto il giudice non può disporlo d’ufficio.

2. Per verificare la sussistenza di “adeguati redditi propri” del coniuge che faccia richiesta di assegno di mantenimento è necessario anche appurare la possibilità dello stesso a procurarseli, le concrete possibilità di lavoro (in base all’età, alle competenze, alla necessità di accudire figli), nonché eventuali ulteriori elementi patrimoniali (es. cespiti immobiliari, conti correnti, titoli).

Per la Cassazione, l’ attitudine del coniuge al lavoro deve consistere nell’ “ effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. È escluso il diritto al mantenimento quando il coniuge, ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, immotivatamente non le accetta” (cass. Civ. 5817/2018).

Va altresì rilevato che se l’assenza di impiego da parte del coniuge richiedente il mantenimento sia stata dovuta ad una scelta maturata d’accordo con l’altro durante il matrimonio, tale determinazione non possa non avere rilevanza nell’ambito della pronuncia del Giudice della separazione.

E’ stato infatti statuito che se “i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto “per facta concludentia”) che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il “tipo” di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. Civ. 12121/2004).

tenore di vita costanza di matrimonio
parametro di riferimento per l’ammontare dell’assegno è il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

3 A quanto può ammontare l’assegno di mantenimento in caso di separazione?

Come abbiamo visto, la contribuzione può essere riconosciuta al coniuge che non abbia redditi adeguati.

Adeguati a cosa?

A mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Infatti, come ha rilevato una recente sentenza della Cassazione,”La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”. (Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196 )

Ebbene, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sarà parametro di riferimento tanto per la concessione di un assegno di mantenimento, tanto per la determinazione del suo ammontare.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia, occorrerà valutare anche le condizioni reddituali del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno.

Ovviamente una contribuzione potrà essere chiesta se la controparte sia in grado di somministrarla, tenuto conto dell’analogo diritto di mantenere le condizioni di vita che hanno contraddistinto la vita matrimoniale.

Debbono essere fatte due precisazioni.

Il tenore di vita matrimoniale va riferito al periodo immediatamente precedente la separazione, non potendosi basare su parametri risalenti, comunque non attuali.

Il reddito del coniuge che dovrà versare l’assegno di mantenimento dovrà essere valutato al netto e non al lordo delle imposizioni fiscali, dal momento che è sul reddito netto “che la famiglia fa affidamento in costanza di matrimonio, rapportando ad esso ogni possibilità di spesa”. (Cass. Civ. 13954/2018).

4 Il giudice può inserire l’assegnazione della casa coniugale nel “pacchetto mantenimento”?

No.

L’assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Giudice solamente nel preminente interesse di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Non potrà avvenire alcuna statuizione in assenza di tali presupposti, non potendosi far rientrare l’assegnazione nell’ambito o in sostituzione dell’assegno di mantenimento.

Certo è che, se l’immobile adibito a residenza familiare sia stato assegnato ad un coniuge a cui siano stati affidati (o prevalentemente collocati) i figli, di tale circostanza se ne potrà tener conto nella determinazione dell’ammontare dell’eventuale assegno di mantenimento, poiché il giudice “tiene conto dell’assegnazione della casa familiare nell’ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi” (art. 155 quater cc).

5 Come è possibile determinare i redditi del coniuge che richiede o è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento?

E’ noto che in ambito di separazione certi coniugi, anche quelli di per se’ benestanti, diventino magicamente indigenti.

Professionisti affermati, imprenditori arrembanti, agricoltori multiterrieri si trovano a presentare dichiarazioni dei redditi a zero o in perdita.

Ebbene, nell’ambito della separazione è ascritto al giudice il potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria e costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, in base alle quali chi rivendichi in giudizio un fatto o una circostanza deve darne egli stesso la prova.

Attenzione: tale potere è riconducibile alla discrezionalità del giudicante e non costituisce un obbligo del suo ufficio, tuttavia, qualora scelga di non avvalersene, non può rigettare la domanda di assegno di mantenimento sotto il profilo della mancata prova dei redditi del coniuge onerato. (Cass. civ. Sez. I, 17/06/2009, n. 14081)

6 Nella determinazione del reddito del coniuge richiedente o di quello tenuto a corrispondere l’assegno si può tener conto di eventuali entrate che vengono corrisposte da terzi a titolo liberale?

Si sa che la separazione comporta un consistente detrimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi. E’ una coperta molto stretta che, volendola tirare da una parte, lascia inevitabilmente scoperta l’altra.

E’ frequente, pertanto, che amici, parenti, più frequentemente genitori della coppia, intervengano con aiuti economici a fondo perduto che talvolta si traducono in vere e proprie forme di sostentamento.

Si possono tenere in considerazione tali entrate nella determinazione dei redditi dei coniugi da valutarsi ai fini della commisurazione dell’assegno di mantenimento?
La risposta è negativa, anche se va segnalata una passata titubanza della giurisprudenza intervenuta in merito.

All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonchè Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonchè Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio; Cass. 13060/2002) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

L’attuale indirizzo depone per l’ “l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorchè regolari e protrattesi anche dopo la separazione”: ciò sia per il coniuge richiedente l’assegno ma “anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditoreCass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10380.

durata matrimonio
la brevità del matrimonio può incidere sul quantum dell’assegno

7 Nella determinazione dell’assegno di mantenimento si tiene in considerazione la durata del matrimonio?

Nel mentre l’esiguo protrarsi del vincolo non preclude alla concedibilità dell’assegno, la brevità del rapporto nuziale potrà incidere sulla determinazione del quantum dovuto.

Come avevamo avuto modo di rilevare in un articolo precedente, per legge l’entità di tale somministrazione è determinata dal giudice in relazione alle circostanze: e tra queste ben potrà trovare ingresso l’esigua durata del rapporto.

8. Se il titolare dell’assegno di mantenimento intrattenesse una nuova relazione affettiva, perderebbe il beneficio?

Mentre in passato la convivenza more uxorio da parte del coniuge separato non era ritenuta idonea a precludere, di per se’ stessa, la percezione dell’assegno di mantenimento, ma veniva considerata, al più, come fattore in grado di migliorare il tenore di vita goduto a seguito della nuova relazione e quindi incidente sull’ammontare dell’assegno dovuto, ora le più recenti sentenze della Corte di Cassazione sono più restrittive.

Infatti, “l’instaurazione da parte del coniuge separato di una convivenza more uxorio che, caratterizzandosi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dia luogo alla formazione di una famiglia di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità a suo favore dell’assegno di separazione” (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 28/11/2017, n. 28436) .

9 Da quando decorre l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento?

Sappiamo che in Italia le cause possano durare anche parecchi anni.

Fissare più o meno avanti la decorrenza dell’assegno di mantenimento potrebbe far ballare parecchi quattrini.

Ebbene, anche per la separazione, come in genere ogni altro procedimento giudiziale, vale il principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Conseguentemente, come ha avuto modo di statuire anche pochi giorni fa la Cassazione, “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda (Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 14-12-2017) 05-02-2018, n. 2687)

assegno di mantenimento in caso di separazione
Il giudice può disporre venga prestata idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligo

10 E se il coniuge obbligato non pagasse il mantenimento?

Sì perché un conto è che un diritto sia consacrato da una Sentenza, altro che quella sentenza venga rispettata.

Per tale evenienza, l’art. 156 cc stabilisce che “Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi

Non solo.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Per una consulenza in materia di assegno di mantenimento in caso di separazione da parte degli avvocati Berto, clicca qui.

 

 

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Condividi l'articolo sui social