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Dimissioni dall’ospedale anziano non autosufficiente

Dimissioni dall’ospedale anziano non autosufficiente.

 

Ringraziamo la collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 

 

Gli anziani non autosufficienti, se ricoverati in ospedale, non possono essere dimessi prima che siano state assicurate e organizzate dall’Asl di residenza le cure domiciliari o, se non sia possibile il rientro a domicilio, individuata una struttura residenziale.

 

L’art. 32 della nostra Costituzione sancisce che sia compito della Repubblica tutelare “la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.


Il Servizio sanitario nazionale garantisce, quindi, il diritto alle cure attraverso le Regioni e le Aziende sanitarie locali.


E’ importante evidenziare che il diritto alla salute è riconosciuto a tutti senza alcuna distinzione tra malattie acute e malattie croniche, come la non autosufficienza che colpisce i nostri anziani.


In particolare, la Legge n. 833 del 23.12.1978, specifica che le ASL siano obbligate a provvedere alla “tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione”.

E questo qualunque siano “le cause, la fenomenologia e la durata” delle malattie.

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I nostri anziani, quindi, hanno diritto, come qualsiasi altro cittadino, ad essere assistiti perché, se è vero che, in quanto non autosufficienti cronici, non possono guarire è altrettanto vero che hanno diritto ad essere curati.


E questo senza limiti di durata.


Per quanto l’ospedalizzazione dell’anziano può spesso rivelarsi rischiosa dato l’elevato rischio di infezioni  , altrettanto rischiosa può rivelarsi la tendenza generalizzata alla riduzione del tempo di degenza in ospedale.


Gli anziani non autosufficienti, infatti, sono malati in condizioni di maggior debolezza e fragilità se ancora bisognosi di cure.


Dobbiamo sempre ricordare che nessun malato, quindi anche l’anziano non autosufficiente, può essere dimesso dall’ospedale qualora necessiti ancora di cure sanitarie.


A meno che gli sia stata garantita la continuità delle cure a domicilio o in altre strutture.


Esistono, infatti, strutture (di riabilitazione o di lungodegenza) che hanno il preciso compito di gestire la fase post acuta della malattia e dunque in dimissione dall’ospedale per acuti.


Per quanto ai familiari spesso si comunichi che il ricovero in queste strutture non possa superare i 30-60 giorni, è importante evidenziare che, qualora la condizione del malato non sia compatibile con il trasferimento presso altre strutture sociosanitarie o a domicilio, il ricovero può essere prolungato.

 

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Dimissioni dall’ospedale anziano non autosufficiente


L’art. 30 del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, (meglio noto come Nuovi Lea), prevede, infatti, che sia compito del Servizio Sanitario Nazionale garantire alle persone non autosufficienti:


a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale in caso di patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.


b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure.


Il primo tipo di intervento è a totale carico del Servizio sanitario nazionale mentre i trattamenti di lungoassistenza prevedono una sua compartecipazione per una quota pari al 50% per cento della tariffa giornaliera.


Prima di accettare la dimissione del nostro anziano dall’ospedale dovremo, quindi, avere cura di valutare ogni singola conseguenza delle nostre decisioni, soprattutto nel caso in cui il quadro clinico sia tutt’altro che stabile.


In particolare dovremo chiederci se la soluzione che ci viene prospettata al momento della dimissione sia davvero rispondente al bisogno del nostro familiare e se saremo in grado di farvi fronte.


Perché con l’accettazione della dimissione e con il rientro a domicilio del nostro familiare, ci assumeremo la responsabilità della continuità terapeutica che, invece, fino al momento del ricovero è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.


Nel caso in cui i dubbi siano superiori alle certezze, quindi, ricordiamoci che è sempre possibile opporsi alle dimissioni o al trasferimento in altra struttura che ci appaia motivatamente inadeguata.

 

 

 

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