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Disabilità: mancata attuazione progetto individuale costituisce illecito amministrativo risarcibile

 

Mancata attuazione progetto individuale: il danno va risarcito

 

Si ringrazia la collega, Avv. Stefania Cerasoli, per il prezioso contributo.

 

L’art. 14 della Legge 08.11.2000 n. 328 prevede che “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale”.

In particolare, questo piano comprende “oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”.

 

mancato rispetto pai

Si tratta di un intervento molto importante in quanto ha il fine di garantire un miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità.

E non darvi attuazione, una volta stabiliti gli interventi e redatto il progetto individuale, costituisce un illecito amministrativo.

Il genitore di una minore con handicap grave aveva richiesto ed ottenuto la redazione di un progetto individuale ex art. 14 legge 328/00.

Tale progetto, nonostante il suo accoglimento, non era mai stato concretamente attuato dal Comune e dalla Usl locale.

 

mancata attuazione progetto individuale: condanna al risarcimento del danno e all’esecuzione del programma

Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 3666 del 12.04.2019, ha condannato il Comune di residenza della minore con disabilità al pagamento, non solo dei danni patrimoniali subiti dalla madre (che aveva sostenuto delle spese per il servizio di educativa domiciliare privato che dovevano, invece, essere erogate gratuitamente) ma anche di quelli non patrimoniali subiti dalla minore consistenti “nella violazione di interessi fondamentali attinenti alla persona e, in particolare, al diritto della minore medesima alla effettività dell’integrazione nel contesto sociale di riferimento per l’utente “.

E questo perchè “una volta definito l’iter procedimentale con la predisposizione del PAI e l’individuazione dei servizi sorge il diritto ad ottenere la concreta erogazione delle prestazioni pianificate”.

 

Fermo, ci mancherebbe, l’obbligo di dare concreta esecuzione alle prestazioni indicate nel PAI.

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

mancata attuazione progetto individuale

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