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Discriminazioni misure urgenti di solidarietà alimentare: il bisogno primario non ammette subordinazioni

 

 

Discriminazioni misure urgenti di solidarietà alimentare: il bisogno primario non ammette subordinazioni

 

Grazie alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 


Con Ordinanza del 30.04.2020, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato il carattere discriminatorio della delibera n. 113/2020 della Giunta del cittadina estense avente ad oggetto le linee di indirizzo per l’erogazione delle risorse da destinare a misura urgenti di solidarietà alimentare sotto forma di “buoni spesa” una tantum.


Il Tribunale ha, quindi, condannato il Comune di Ferrara alla riformulazione delle linee di indirizzo per l’erogazione delle risorse da destinarsi a misura urgente di solidarietà alimentare sotto forma di buoni spesa una tantum con eliminazione delle clausole discriminatorie che di seguito si evidenziano.

L’Associazione degli Studi Giuridici sulla Immigrazione, esercitando una azione di tutela collettiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 215/2003, ha proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l’accertamento della natura discriminatoria di tale delibera nella parte in cui viene a subordinare l’accesso al predetto strumento assistenziale da parte dello straniero non appartenente alla Unione Europea al possesso di un permesso di lungo soggiorno, oltre che subordinare il contributo alla residenza anagrafica, stabilendo una gradazione interna per la ripartizione delle risorse (prima gli italiani, poi i cittadini comunitari ed infine gli stranieri extracomunitari con permesso di lungo soggiorno).

 

 

Come noto, le fonti che riconoscono il diritto alla assistenza sociale quale garanzia della dignità umana e di sostentamento minimo hanno carattere non solo interno (artt. 2,3 e 38 della Carta Costituzionale), ma anche internazionale (richiamate ex art. 10, II comma della Costituzione, artt. 1, 14 e 26 della CEDU) ed infine comunitario (art. 34 della Carta dei diritti dell’Unione Europea 2) .


È per questo motivo che l’assistenza e la solidarietà sociale devono essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo Straniero.


Nei limiti in cui poi si riflette sul diritto alla alimentazione, quale bisogno primario di ogni essere umano, la disciplina normativa finisce per incidere su quel “nucleo irriducibile” di diritti fondamentali della persona che lo Stato deve riconoscere a tutti indipendentemente dalle norme che regolano il soggiorno nello Stato (cfr. Corte Costituzionale n. 252/2001)


Del resto non si sta discutendo dell’accesso a prestazioni assistenziali “ordinarie” “ma dell’accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria in atto.

Si tratta del diritto all’alimentazione che costituisce il presupposto per poter condurre un’esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute. Non vi è dubbio, quindi, che si tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali (cfr. Tribunale Roma n. 12835/2020).

 

buoni spesa stranieri
Discriminazioni misure urgenti di solidarietà alimentare: il diritto all’alimentazione non ammette subordinazioni

 

Del resto, la stessa Ordinanza introduttiva di tali forme di assistenza (Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020), all’art. 2, VI comma, prevede che il solo criterio contenuto nel provvedimento di determinazione sulle modalità di riconoscimento del beneficio assistenziale è la condizione economica del richiedente, ovvero lo stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.


Nessun elemento ulteriore è ivi contenuto ad ulteriore conferma dell’illegittimità dell’atto amministrativo adottato dal Comune.


Del resto è evidente che l’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata richieda requisiti minimi di reddito: imporre tale requisito determinerebbe l’esclusione dalla tutela proprio dei soggetti più deboli e fragili.

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Discriminazioni misure urgenti di solidarietà alimentare

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