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Donazione di denaro per acquisto casa: che forma e quali conseguenze sulla successiva eredità?

 

La donazione di denaro per acquisto casa: alcune cose da sapere per una scelta consapevole.

 

Non nobis solum nati sumus – Non solo per noi stessi stiamo nati.
(Marco Tullio Cicerone)

 

 

 

Ecco, appunto, lo dice anche Cicerone: bisogna darsi una mano.


Per i figli, manco bisognerebbe dirlo: viene spontaneo dare tutto e di più.

Vogliono spiccare il volo? Sposarsi ? Uscire di casa? Il pensiero corre subito a dove andranno a vivere, quale sarà la loro nuova abitazione.

Di norma, i figli – più o meno giovani – non hanno disponibilità economica per comprare casa, per cui si valuta la possibilità di aiutarli, per l’appunto, cercando le modalità per farlo più sicure.


Lo abbiamo detto in passato, (link 1 e 2 ): una donazione diretta di un immobile potrebbe essere un atto potenzialmente pericoloso: qualificandosi come una sorta di anticipo di eredità, se tale operazione dovesse ledere i diritti di soggetti interessati (legittimari), sarebbe un trasferimento attaccabile da più fronti.

 

 

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donazione di denaro per acquisto casa: se ne tiene conto al momento dell’eredità?

 


E se, anziché donare la casa, venisse eseguita una donazione di denaro per acquisto casa?


Siamo di fronte ad un bivio.


Ipotesi A. Viene effettuato un versamento da genitore a figlio; quest’ultimo decide successivamente di impiegarlo in un acquisto immobiliare.

La donazione, per essere valida, deve essere consacrata con forme prestabilite dalla legge: atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Alla stregua delle donazioni di immobili, su cui sopra ci siamo soffermati, anche di essa se ne terrà conto al momento della futura successione.

Tuttavia, ciò che potrà essere “rivendicata” in un’azione di riduzione o di collazione, sarà una somma di denaro e non già il bene – casa che con essa è stato conseguito.


Ipotesi B. Il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione.

Siamo nell’ambito di una cd “donazione indiretta”, ossia quella effettuata con modalità diverse rispetto a quelle normali stabilite dalla legge, ma producono, tuttavia, gli stessi effetti (art 809 cc).


In questo caso, oggetto di donazione dovrà considerarsi non tanto il denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile, quanto la casa stessa, di cui il beneficiario della donazione, d’intesa col donante, andrà ad arricchirsi, essendo immediato il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio.


Si noti “per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell’immobile” (Cass. Civile, n 18541/2014 ).


Morale? Per la donazione indiretta non saranno necessari i rigidi formalismi dettati dalla legge per la donazione tradizionale.

Sarà sufficiente che il negozio-mezzo, ossia l’atto di acquisto del bene immobile, avvenga mediante le forme prescritte dalla legge, mentre per l’attribuzione della provvista di denaro da parte del donante potrà avvenire liberamente.

Ovviamente, per configurarla tale, la donazione indiretta deve avere alcuni requisiti tipici di tutte le donazioni, vale a dire l’animus donandi, ossia la volontà di attribuire un vantaggio patrimoniale a terzi, e l’obiettivo incremento del patrimonio altrui con il corrispondente impauperimento di quello del disponente.

 

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Tutto bene? Tutti felici? Attenzione.


La legge stabilisce che anche per la donazione indiretta valgano alcuni principi di tutela stabiliti per ogni tipo di donazione: fra questi, la possibilità di essere “ridotta” in caso di lesione dei diritti dei legittimari, ossia di quei parenti più stretti del donante (poi defunto), che abbiano diritto ad una quota minima del patrimonio complessivo del disponente.


Del pari, anche le donazioni indirette rientreranno nel calderone della “collazione”, l’istituto che obbliga taluni soggetti che abbiano accettato l’eredità e abbiano ricevuto donazioni in vita dal de cuius a conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni da dividere.


Tanto in caso di riduzione che in quello di collazione, ciò che dovrà essere conferito non sarà il bene in natura – come normalmente avrebbe potuto avvenire per le donazioni tradizionali – quanto il relativo valore.


Se fosse diversamente, non sarebbe assicurata alcuna tutela a terzi, inconsapevoli (le donazioni indirette non risultano dall’atto pubblico della compravendita) che acquistino la proprietà degli immobili oggetto di donazione indiretta e si ritroverebbero privati di tale bene, a seguito dell’azione di riduzione.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Donazione di denaro per acquisto casa

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