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è possibile revocare una donazione?

è possibile revocare una donazione? Cosa prevede il nostro codice ed un interessante caso pratico.

Alea iacta est.

Così (pare) si pronunciò Cesare nell’attraversare il Rubicone, andando incontro all’inevitabile guerra civile: il dado è tratto, non si può tornare indietro.

Ci soffermiamo oggi su un tema che deve essere preso in attenta considerazione quando ci si trovi ad effettuare o ad essere beneficiati da un atto di liberalità.

La donazione, una volta eseguita, può essere revocata?

Voglio dire, si tratta di un atto che – come il diamante – è per sempre, o ce ne si può pentire e tornare indietro?

Il nostro codice si sofferma, con più articoli, sul tema della revocazione delle donazioni e la risposta che si può trarre alla nostra domanda è che tale rimedio possa essere invocato ma solo in ipotesi rigorosamente determinate.

Due sono le circostanze contemplate:

1. revoca per sopravvenienza di figli.

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio” (art. 803 cc).

revoca donazione sopravvenienza dei figli
E’ possibile revocare una donazione se sopraggiungano figli rispetto al momento in cui è avvenuto l’atto liberale

L’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione potrebbe infatti legittimare la revocazione, in quanto solo colui che non ha figli potrebbe non aver valutato adeguatamente il gesto liberale compiuto, non avendo provato il sentimento di amor filiale.

Ecco che, nel caso in cui il donante, al momento dell’elargizione, non avesse figli, o ignorasse di averli, può essere messo in condizione di ottenerne la restituzione nel caso sopravvenissero discendenti.

L’azione, si badi, deve essere esercitata entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o dalla notizia della sua esistenza e non può essere proposta dopo l’eventuale morte della prole.

2. Revoca per ingratitudine.

È possibile revocare una donazione se chi l’abbia ricevuta si renda colpevole di taluni atti gravi nei confronti del donante (art. 801 cc). In particolare:

– abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante o il coniuge, o un discendente, o un suo ascendente, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

– abbia commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

– abbia denunciato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale.

revoca donazione per ingratitudine

Accanto a queste ipotesi, per la verità estreme, non essendo frequente che chi riceva una liberalità possa poi attentare alla vita del proprio benefattore o calunniarlo di gravissimi reati, ve ne sono altre assai più verosimili e diffuse.

E’ possibile revocare la donazione:

– per chi si è reso colpevole di aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;

– per chi si sia rifiutato di prestare gli alimenti al donante in caso in cui questo si trovasse in stato di bisogno e non in frado di provvedere al proprio mantenimento (ricordiamoci che il donatario – chi riceve la donazione – è il primo soggetto obbligato per legge a prestare gli alimenti al donante, art. 437 cc);

– per chi si sia reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante.

E’ l’ipotesi più frequente.
Si badi. Non deve trattarsi di una semplice ingiuria. Ma di ingiuria grave, ossia idonea a ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti, nonché del momento in cui è stata posta in essere.

revoca donazione per ingiuria grave

Può essere, pertanto, che la medesima offesa possa essere considerata grave in un determinato contesto sociale e temporale, mentre non lo sia  in altre circostanze.

Ad esempio, in ipotesi di donazione effettuata da un consorte all’altro, il fatto che quest’ultimo si sia reso colpevole di relazione extraconiugale non giustifica, di per se stesso, la possibilità di invocare la revoca per grave ingiuria. Il discrimine è dato dalla ripugnanza che detto comportamento possa suscitare nella coscienza sociale (ad esempio la sua ostentazione al di fuori delle mura domestiche) e deve essere accompagnato da un atteggiamento di disistima ed avversione verso il donante.

Da ultimo, è doveroso rilevare che l’azione per chiedere la revocazione per ingratitudine debba essere promossa entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto posto alla base della richiesta.

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