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L’apertura di porte e finestre richiede il permesso di costruire

Apertura di porte e finestre solo con il permesso di costruire

 

Il Decreto “Sblocca Italia” del 2014, volendo facilitare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per consentire l’ammodernamento e la migliore vivibilità anche per ovvie ragioni di igiene e sicurezza ha, per così dire liberalizzato, gli interventi edilizi “minori”

porte finestre permesso di costruire
Per poter aprire nuove porte o finestre ci vuole il permesso di costruire

Così, ad esempio, il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari che, prima del decreto erano considerati come nuove costruzioni e richiedevano sia il permesso di costruire che il pagamento del contributo di costruzione, sono ora ricompresi nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinari: per realizzare i quali è sufficiente una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (CILA).

In particolare, il decreto Sblocca Italia ha previsto che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”

La giurisprudenza, anche recente, ha, tuttavia, avuto modo di precisare che, se si ottiene il frazionamento tramite l’esecuzione di opere (come, ad esempio, l’apertura di varchi esterni che consentono autonomo ingresso a ciascun locale frazionato) comportanti un ampliamento ed una modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato, in tal caso l’intervento è ancora soggetto al permesso di costruire.

In particolare, il TAR Campania, con sentenza del 10.5.2017, ha precisato che il frazionamento (in vari ambienti autonomi e separati) di un’unità immobiliare preesistente non implica (necessariamente) l’apertura di nuove porte o finestre sul prospetto dell’edificio interessato, per cui tali opere non si potrebbero considerare comprese nell’ambito della liberalizzazione prevista dal decreto Sblocca Italia.

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