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Esclusione capacità testamentaria del beneficiario di amministratore di sostegno

E’ legittimo un provvedimento di esclusione della capacità testamentaria del beneficiario di amministratore di sostegno?

Ringraziamo per il contributo la Collega Stefania Cerasoli.

Il giudice tutelare del Tribunale di Ravenna aveva disposto, nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B.E., le limitazioni e i divieti previsti dal codice civile nei confronti degli interdetti con riguardo alla capacità di donare e di testare.

Il beneficiario proponeva reclamo che veniva respinto e del caso veniva, quindi, investita la Corte di Cassazione.


In particolare, secondo il ricorrente tale limitazione costituiva violazione degli artt. 407 e 411 c.c., secondo i quali sarebbe esclusa la possibilità di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le misure dettate per l’interdetto e per l’inabilitato.


Una siffatta estensione, difatti, avrebbe comportato – secondo il ricorrente – lo snaturamento della funzione protettiva dell’istituto, tendenzialmente volto alla conservazione della capacità di agire.


La censura è stata tuttavia respinta dalla Suprema Corte, secondo cui la ratio dell’amministrazione di sostegno deve essere individuata nell’esigenza di offrire, a chi si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità d’agire.

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Esclusione capacità testamentaria del beneficiario di amministratore di sostegno: sì se è a protezione degli interessi del soggetto tutelato


Del resto, è noto come la misura dell’amministrazione di sostegno sia caratterizzata da una maggiore flessibilità rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, in quanto maggiormente idonea ad adeguarsi alle specifiche esigenze del soggetto protetto e rispetto alle quali se ne determina l’ambito di applicazione.
Per cui nell’escludere la possibilità di estendere in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista dall’art. 591 comma 2 c.c. per l’interdetto, occorre tuttavia ammettere che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare o di fare donazioni laddove “le condizioni psicofisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria.


E’ difatti vero che, “in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela efficace non solo nell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche dello stesso beneficiario, potenzialmente esposto a pressioni e condizionamenti.”

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Ad opinione dello scrivente, va sottolineata l’eccezionalità della limitazione: non è possibile parlare, infatti, di tutela di interessi successori in capo ai potenziali eredi.
Il soggetto da tutelare con la misura in esame è sempre e solo il beneficiario di amministratore di sostegno.

Gli eredi che dovessero essere lesi da disposizioni testamentarie viziate da incapacità mentale potranno sempre far ricorso alle ordinarie e specifiche azioni loro riconosciute dalla legge in materia (art 591 cc).

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12460 del 21.05.2018

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

esclusione capacità testamentaria del beneficiario di amministratore di sostegno

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