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Esclusione dal concorso per carabinieri

 

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Esclusione dal concorso per un tatuaggio: ci vuole ragionevolezza

Il TAR Lazio, in una recente sentenza, ha affrontato il caso di un’esclusione dal concorso per carabininieri di un aspirante che, all’esito degli accertamenti sanitari, presentava un tatuaggio “in fase di rimozione”.
Sul punto, il TAR ha rilevato che costituisce ormai un principio generale il fatto che l’esclusione dal concorso per carabinieri o di altre forze armate per la presenza di un tatuaggio deve essere valutato caso per caso anche in relazione alla forma ed alle dimensioni, nonché all’oggetto dello stesso.
Secondo il giudice amministrativo, “le previsioni del bando circa la presenza di tatuaggi negli aspiranti devo essere declinate secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto sia della collocazione del tatuaggio sia delle sue caratteristiche“.

E’ poi onere dell’amministrazione quello di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento” .

Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la Pubblica Amministrazione avesse errato nel considerare i residui del tatuaggio presenti nell’arto del ricorrente come se il tatuaggio fosse ancora in essere nella sua originaria composizione ed ha pertanto dato ragione all’aspirante carabiniere.

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