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Fotocopia del testamento olografo: vale tanto/quanto l’originale?

 

Quale valore ha la fotocopia del testamento olografo?

 


Segretezza, rapidità di esecuzione, economicità.


Questi sono i vantaggi più significativi del testamento olografo.


Non comporta alcun costo, può essere redatto in qualsiasi momento senza impiego di materiale particolare (bastano carta e penna) e, se ben nascosto, può rimanere sconosciuto al mondo fino …. al momento opportuno. Basta che poi qualcuno, possibilmente il soggetto più affidabile, lo rinvenga dopo la morte del testatore.


Limiti di tale tipologia dispositiva?


Redigere l’atto di ultime volontà senza l’ausilio di un professionista – un notaio, un avvocato – potrebbe esporre a possibili incongruenze su contenuto e forma, con riflessi sulla validità dello scritto e sulla tenuta delle prescrizioni indicate.

Non solo.


Passi che sia segreto, ma il rischio è che possa rimanere tale anche dopo la morte del disponente, senza che alcuno mai lo rinvenga. Oppure potrebbe essere oggetto di sofisticazioni da parte di eventuali malintenzionati, financo passibile di agile distruzione, se non conforme ai desiderata di chi lo abbia per le mani (si ricorda essere un reato che, tra l’altro, comporterebbe l’indegnità a succedere del suo autore).


Ed ancora.


Proprio per l’agilità con cui può essere confezionato un testamento olografo, potrebbe altrettanto facilmente essere oggetto di modifiche, revoche, integrazioni da parte del suo autore, determinando così possibili fraintendimenti circa l’esatta portata- a conti fatti – delle volontà del de cuius.


Per ovviare a queste problematiche capita di frequente che il testatore affidi a persone di propria fiducia una fotocopia del proprio testamento, di modo che sia per esse agile risalire all’esistenza ed alla consistenza di tali disposizioni dopo la sua morte.


E’ altrettanto consueta la circostanza che, possibili eredi, a dispetto della segretezza del testamento, intendano cristallizzare le proprie pretese fotocopiando un testamento rinvenuto con modi più o meno plausibili, agitandone il contenuto allorquando, in sede successoria, le disposizioni siano difforme rispetti alle proprie aspettative.


E qui viene il bello, o meglio, il tema dell’odierno spunto di riflessione.

 

fotocopia-testamento

 


Che valore ha la fotocopia del testamento olografo?


Di primo acchito, verrebbe da dire: nessuna, se vi sia l’originale del testamento; in mancanza, sostituirebbe il testamento stesso.


Non è proprio così.


A monte, infatti, è necessario operare una valutazione: perchè non esiste più l’originale del testamento?
Tra le varie possibilità, deve essere primariamente considerata quella per cui il testatore stesso abbia inteso sbarazzarsene, con ciò revocando tale atto di ultime volontà.


E’ la legge stessa a contemplare e disciplinare tale eventualità: il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo. Art 684 cc.


Vi è, pertanto, una sorta di presunzione legale: la distruzione del testamento si presume essere avvenuta ad opera del testatore, con la volontà – anch’essa presunta – di revocarlo. Chi abbia interesse (e possibilità) a dimostrare il contrario deve – lui – provarlo.


Conseguentemente, approdiamo ad un primo risultato: nessun valore avrà la fotocopia del testamento distrutto dal de cuius stesso o di cui non si abbia prova sia stato eliminato da altri.


Si noti, il testatore potrebbe aver tolto dalla circolazione il proprio scritto inavvertitamente: potrebbe averlo perso o eliminato senza volerlo (per caso fortuito o forza maggiore). In tal caso non sussisterà la revoca tacita disposta dalla legge, tuttavia sarà necessario dimostrare la circostanza volta a superare la presunzione che ne sta alla base, ossia che tale attività non sia corrisposta ad intenti revocatori.


Bene, passaggio successivo: si ha la prova dell’esistenza del testamento alla morte del testatore – che, conseguentemente, non potrà essere considerato l’autore della sua eliminazione o sparizione, ma gioco forza sarà da attribuire a terzi o a circostanze ulteriori e sopravvenute.


Che valore avrà la fotocopia del testamento olografo?


Innanzitutto, partiamo dal fatto che la fotocopia non potrà assumere il medesimo valore e ruolo del testamento. Solo quest’ultimo potrà essere oggetto di pubblicazione da parte del Notaio, che può procedervi unicamente in caso di allegazione della “carta su cui è stato redatto” (art. 620 cc) e non già sulla base di un documento che ne potrebbe costituire semmai la prova, ma non è l’originale.

 
Giocoforza, chi vorrà avvalersi della fotocopia del testamento olografo, dovrà agire in giudizio.


Diciamo subito che il percorso giudiziale non sarà agile: la legge, infatti, stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

 

ritrovamento di un nuovo testamento
Fotocopia testamento olografo: perchè l’originale non esiste più?


In buona sostanza, o la fotocopia del testamento prodotta in causa sarà stata autenticata da pubblico ufficiale – circostanza ascrivibile a possibilità microscopiche – oppure, come 99 volte su 100 accade, i convenuti contro i quali sia stata fatta valere la copia dello scritto potranno disconoscerla, vuoi perchè non ammettono sia stata redatta a mani del de cuius,(Art. 214 cpc), vuoi perchè non la ritengono conforme all’originale (art. 2719 cc) , ponendo l’attore in un tutt’altro che agevole onere probatorio.


In tribunale, infatti, si dovrà provare: che il testatore aveva redatto il documento prodotto in fotocopia; che il medesimo non sia stato distrutto o disperso ad opera del de cuius, ma bensì per mano di terzi o per circostanze non ascrivibili alla volontà di revoca del disponente; che l’originale del testamento esisteva al momento dell’apertura della successione, che la fotocopia sia conforme al testamento originale ed ascrivibile alla mano del defunto (art. 216 cc).

 

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Fotocopia del testamento olografo

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