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Furto di un bene dato in deposito

Furto di un bene dato in deposito: due interessanti sentenze ci aiutano a fare il punto su chi debba subirne le conseguenze.

Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello.”

BARONECHARLES BOWEN

Oggi dobbiamo verificare chi tra depositante o depositario sia “il giusto” e chi tra i due si debba incartare e portarsi a casa le poco gradite conseguenze del furto di un bene dato in deposito o in custodia.

Cosa dispone la legge?

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Uno consegna (depositante), l’altro (depositario) riceve, custodisce e restituisce il bene (la legge presume gratuitamente, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti).

Per stipulare questo contratto non serve alcuna formalità particolare: può avvenire anche verbalmente, ma è fondamentale che avvenga la cosiddetta traditio, ossia la consegna effettiva del bene: con essa si costituisce il vincolo contrattuale ed i conseguenti obblighi.

Vi sono ipotesi in cui il contratto di deposito sia affiancato o inserito in altri contratti, dei quali costituisca una parte integrante. Ad esempio il contratto di parcheggio, ossia con cui si affida una autovettura ad un posteggiatore, lasciandola in un’area privata.

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, ossia quella che impiegherebbe l’uomo medio, con un po’di avvedutezza e sale in zucca.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore, per evitare, come si dice, di essere becchi e bastonati.

furto di un bene in custodia
Furto di un bene dato in deposito: chi risponde delle conseguenze?

Arriviamo al punto che ci interessa quest’oggi: il depositario è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile.

Bene: ha ricevuto il bene, lo ha custodito, ma non può restituirlo perché è avvenuto qualcosa di accidentale che ne impedisca la riconsegna.

Chi risponde delle conseguenze del furto di un bene dato in deposito?

Attenzione: dispone il codice civile che se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (1780 cc).

Due pronunce interessanti, abbiamo detto in apertura, in tema di furto di un bene dato in deposito.

Nella prima il Tribunale di Chieti si è trovato a statuire in merito all’ istanza risarcitoria relativa al furto di un autoveicolo avvenuto nel parcheggio di un albergo.

L’albergatore si era costituito rilevando in primis che tra le obbligazioni attinenti la propria attività non rientravano quelle di custodia dei veicoli dei clienti e comunque di non aver stipulato alcun contratto di questo tipo col cliente. In secondo luogo, aveva eccepito di aver impiegato la diligenza del buon padre di famiglia nell’attendere il mezzo rubato e pertanto di non essere responsabile della sua sottrazione.

Il tribunale ha rilevato che – se è vero che, a mente di legge, gli albergatori rispondono per la custodia dei soli beni mobili e non già degli autoveicoli (art. 1785 quinques cc )– ben possono farsene carico volontariamente, stringendo un accordo con i clienti. Come abbiamo rilevato il contratto è a forma libera e nel caso di specie si è considerata valida la consegna delle chiavi all’albergatore come stipula – per fatti concludenti – dell’impegno alla custodia del bene.

Non solo.

Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza delle Corti superiori, ha rilevato che fosse pur vero che il depositario-custode dovesse impiegare la diligenza del buon padre di famiglia nell’attendere al bene affidatogli, ma per liberarsi da responsabilità circa la sua perdita dovesse dimostrare che il proprio inadempimento fosse da ricondurre a causa non imputabile a lui, principio richiamato in via generale per qualsiasi obbligazione contrattuale.

E la circostanza, nel caso di specie, non era stata provata, comportando l’inevitabile condanna dell’albergatore, il quale –tra l’altro – non aveva nemmeno potuto godere dello sgravio di responsabilità contemplato dalla legge per il deposito a titolo gratuito, in quanto tale attività è stata ritenuta rientrante nel prezzo complessivo ricevuto per l’ospitalità effettuata.

risarcimento furto bene in custodia

Una seconda sentenza, questa volta della Cassazione, riguarda il caso di un orologio affidato ad una gioielleria per la riparazione, oggetto di successiva rapina, assieme ad altri beni.

I proprietario del bene chiedeva il risarcimento danni al gioielliere adducendo che questi – considerato depositario – non gli avesse effettuato tempestiva denuncia di quanto accaduto, ma si fosse limitato a notiziarlo solo tempo dopo, quando si era recato in negozio per chiedere lumi del ritardo nella riconsegna.

La Corte, considerando il deposito come accessorio ed integrante la prestazione d’opera fornita dal gioielliere, ha sottolineato il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alle conseguenze dell’omessa tempestiva denuncia da parte del depositario della perdita del bene per fatto a lui non imputabile.

Vi erano, infatti, pronunce che non riconoscevano sussistente alcun diritto al risarcimento, nel caso in cui non fosse stato appurato che a seguito di una tempestiva denuncia sarebbe stato scongiurato il danno lamentato dal depositante.

Altre, più rigorose, avevano accertato che l’esonero da responsabilità sia disposto dalla legge solamente in caso di effettuazione della prescritta attività dichiarativa, senza alcun onere di prova ulteriore in capo al danneggiato.

Il contrasto sussiste tutt’ora e non è stato risolto dalla recentissima pronuncia della Cassazione in esame, la quale ha statuito – comunque – la responsabilità del gioielliere, in quanto il proprietario del bene aveva avuto contezza della rapina solo quando era ormai intervenuta l’archiviazione del reato a carico di ignoti e non era stato, conseguentemente, messo in condizione in tempo utile di compiere gli atti necessari al recupero del bene, “accertando che il suo orologio fosse tra i preziosi indicati nella denuncia di rapina in mancanza di un inventario dei beni …. e senza poter coadiuvare le autorità inquirenti prima dell’archiviazione della notitia criminis – ovvero di opporsi ad essa”.

La Sentenza: Corte di Cassazione Civile, 1246/2018

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

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