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I debiti dei coniugi in comunione dei beni.

 

 

Chi risponde dei debiti dei coniugi in comunione dei beni?

 

 

 

Alcune persone usano metà della loro ingegnosità per mettersi nei debiti, e l’altra metà per evitare di pagarli.”
GEORGE DENNISON PRENTICE

 

 

 

Gioco del “chi buttiamo giù dalla torre”.


Rispondere in 3 secondi alle seguenti domande:


Giorno o notte?
Auto o moto?
Juve o Inter? (Inter!)
Comunione dei beni o separazione dei beni?


Alt, per questa domanda – obbligatoria per ogni nubendo (anche se molti se la pongono solamente il giorno prima delle nozze) – ci vuole un po’ di tempo e conoscere l’Abc delle conseguenze che la scelta del regime patrimoniale comporterà sulle sostanze della famiglia e del singolo coniuge.


Non ci soffermiamo ancora una volta su quali beni entrino in comunione e quali no. (chi ha pazienza e voglia legga questi articoli precedenti 1  2  3  4 ).


Oggi partiamo dal presupposto di una scelta già fatta – quella della comunione dei beni – e ci concentriamo su quali effetti possano determinare eventuali esposizioni debitorie dei coniugi che vi abbiano optato.


Una prima macro distinzione:

di chi sono i debiti? Della comunione o del singolo coniuge? 


a) Creditori della comunione legale.


Sono titolari di diritti di obbligazione gravanti sui beni della comunione. Il nostro codice ne dà un elenco tassativo (art. 186 cc).


Più precisamente, il loro credito deriva da:


– pesi ed oneri gravanti sui beni della comunione al momento dell’acquisto (es ipoteche, pegni etc..);

– tutti i carichi dell’amministrazione dei beni comuni (ad es. manutenzione ordinaria e straordinaria);

– spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente nell’interesse della famiglia;

– ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Come si potrà notare, l’elenco è basato su due criteri di massima, uno funzionale – l’interesse comune della famiglia – l’altro soggettivo – l’assunzione congiunta della spesa da parte dei coniugi – a prescindere dal motivo per cui l’obbligazione sia stata contratta.

Per tali spese i coniugi i coniugi saranno tenuti a rispondere innanzitutto con i beni della comunione stessa.

 

debiti dei coniugi in comunione dei beni
debiti dei coniugi in comunione dei beni: chi paga e con cosa?

 

 

Qualora questi dovessero rivelarsi insufficienti, dei debiti della comunione risponderanno i singoli coniugi col proprio patrimonio personale, nel limite della metà di quanto complessivamente dovuto (190 cc).

In buona sostanza, al creditore dei coniugi che abbiano contratto il debito della tipologia indicata nell’elenco che abbiamo sopra riportato, sarà data soddisfazione con l’intero patrimonio della comunione e, se non bastasse, con quello di ogni singolo coniuge, in questo caso nei limiti della metà del credito.

Una precisazione:se il debito fosse contratto da un solo coniuge, nell’interesse della famiglia, la limitazione della responsabilità alla metà del credito varrà solo per l’altro coniuge, mentre colui che abbia assunto l’obbligazione risponderà per tutto l’importo dovuto (una volta appurata la non sufficienza del patrimonio comune).

Al contrario, se l’obbligazione fosse stata assunta congiuntamente dai coniugi, ciascuno di essi ne risponderà per l’intero, una volta escussi i beni della comunione, secondo il principio generale a mente del quale i condebitori sono tenuti in solido ( e per l’intero), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.


b) creditori particolari del singolo coniuge.


In relazione ai debiti contratti per le obbligazioni personali del singolo consorte per motivi estranei all’interesse familiare, è agevole dedurre che costui risponda, innanzitutto, col proprio patrimonio.

Qualora questo non bastasse, ai creditori sarà offerta, in via sussidiaria, la possibilità di attingere il patrimonio comune, nei limiti della metà, ossia la quota di spettanza del debitore.

Di quali debiti si può trattare?

Ad esempio quelli relativi all’attività professionale del coniuge, oppure quelli contratti per una propria esigenza personale, o per l’amministrazione di beni che solo a lui appartengano ed ancora per far fronte a obblighi risarcitori (ad esempio un sinistro) pendenti solamente nei suoi confronti.

 

 

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Attenzione, un’interessante precisazione.


Il nostro codice impone che l’amministrazione dei beni della comunione spetti disgiuntamente ad entrambi i coniugi se si tratti di ordinaria amministrazione, mentre congiuntamente ad entrambi i coniugi se si tratti di straordinaria amministrazione.

L’atto di straordinaria amministrazione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell’altro può essere da questi annullato.

Ebbene, per le obbligazioni contratte per finalità di straordinaria amministrazione da un solo coniuge senza il necessario consenso dell’altro è riconosciuta la possibilità ai creditori di aggredire, in primis, l’intero patrimonio del coniuge che abbia assunto l’obbligazione, mentre i beni della comunione saranno sottoposti, in via sussidiaria, al soddisfacimento del creditore nei limiti della metà, ossia della quota del coniuge debitore (art. 189 cc).

Volete una chicca?


Il nostro codice civile, nella materia di cui oggi ci occupiamo, contempla una lampante contraddizione tra norme, allorquando dapprima stabilisce che i beni della comunione, non rispondano delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio (art 187 cc), mentre all’art. 189 cc è stabilito che “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”.

Opinioni per risolvere il dilemma?

Graditissime.

 

 

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