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Il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Risarcimento danni per infedeltà coniugale: si può?

La violenza e il tradimento sono armi a doppio taglio: feriscono più gravemente chi le usa, di chi le soffre.”
EMILY JANE BRONTE

A chi è tradito, tuttavia, non potrebbe bastare questa saggia considerazione. Di qui animate cause di separazione ed annesse richieste di risarcimento danni per infedeltà coniugale.

Sulla possibilità di ottenere l’addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago ne avevamo già trattato e, pertanto, rimandiamo a questo link.


Oggi ci soffermiamo a verificare se e quando sia possibile chiedere il risarcimento dei danni.


Partiamo da una considerazione: chi tradisce soffre e la sua sofferenza è difficile da quantificare in termini economici.


Qual è il prezzo del dolore?


Assistiamo – come si dice in termini giuridici – ad un danno che non è patrimoniale, come potrebbe essere, per esempio, un mancato guadagno o una concreta perdita economica.


Il danno subito, in questo caso, attiene alla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di immediata rilevanza economica.


In relazione al danno “non patrimoniale”, la legge (art. 2059 cc ) ne afferma la risarcibilità, ma solo in casi da essa espressamente contemplati, come ad esempio a seguito di un reato ( 185 cp, “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui“).


Altri casi di risarcimento, anche dei danni non patrimoniali, sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali: ad esempio i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie (L. n. 117 del 1998, art. 2:), oppure l’ impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9:); e ancora l’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 7:); oppure il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (L. n. 89 del 2001, art. 2:).

risarcimento tradimento coniugale
Risarcimento danni per infedeltà coniugale: non rientra tra le ipotesi espressamente previste dalla legge


Diciamola subito: nei casi determinati dalla legge per il risarcimento di tale danno non rientra l’infedeltà coniugale e, quindi, potremmo troncare subito il discorso, ma…


…ma la giurisprudenza è andata oltre il rigore della legge ed ha affermato che sia consentita la riparazione dei danni non patrimoniali anche in tutti i casi in cui un fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica.


Al di fuori dei casi determinati dalla legge, pertanto, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione: tra di essi, ad esempio, la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) oppure la violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona, incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (Cass Civ. sent. n. 25157/2008).


Ecco, allora, che potrà entrare in gioco anche l’intercorso tradimento effettuato da un coniuge ai danni dell’altro ai fini del risarcimento danni per infedeltà coniugale, purchè si sia tradotto nella violazione di un diritto di rilevanza costituzionale, come quelli a cui abbiamo appena accennato.


Un caso concreto?


Riportiamo una sentenza recentissima della Corte di Cassazione.


Il marito aveva convenuto in giudizio la moglie, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del tradimento che la coniuge aveva perpetrato in costanza di matrimonio e che aveva scoperto solamente dopo la separazione.


Citava, del pari, anche l‘amante e il suo datore di lavoro, che avevano concorso nel danno subito, il primo direttamente, dando luogo alla condotta fedifraga, il secondo reo di non averla impedita, essendosi verificata in occasione e negli ambiti lavorativi.

risarcimento coniuge infedele


La valutazione della Corte Suprema è stata la seguente: la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all’interno del rapporto matrimoniale stesso, tanto che potrebbe legittimare una pronuncia di addebito se fosse stata la causa della crisi.


I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell’altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione potrebbe aprire le porte al risarcimento del danno, ma la violazione di essi può rilevare qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.


In buona sostanza: il tradimento, per essere risarcibile, deve ledere diritti costituzionali, le cui relative violazioni andranno accertate e non potranno essere rinvenuti nella sola condotta fedifraga di un coniuge.


Gli ermellini ritengono che “ l’ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sè possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L’ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970”, con la legge sul divorzio.


Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente, quindi, in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.


Circostanze, queste, non rinvenute nel caso di specie, in cui è stato sottolineato che il coniuge tradito avesse scoperto l’intrigo solo mesi dopo la separazione, senza, quindi, ne fosse sorto scandalo, o si fosse creato un apprezzabile pregiudizio alla sua dignità personale.


L’amante potrebbe essere chiamato a risarcire il danno per aver dato luogo al tradimento?


Su di esso non incombono obblighi di fedeltà coniugale, che sorgono solo tra gli sposi col matrimonio.


Tuttavia, i giudici hanno affermato non possa escludersi, in astratto, una responsabilità risarcitoria a suo carico se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso i diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti del coniuge tradito, quali ad esempio la salute, la dignità e l’onore.


Fattispecie, queste, non rinvenute nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione, tanto più che non erano state addossate nemmeno al coniuge fedifrago.


Sulla responsabilità del datore di lavoro, per non aver contenuto e vigilato sulle condotte dei propri dipendenti, evitando che si intrecciassero relazioni compromettenti, lesive dei diritti alla fedeltà coniugale.

La Corte ha negato vi possa essere alcun obbligo di sorveglianza in capo al datore di lavoro in tale ambito, anzi. La sua “ingerenza nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro”.

La Sentenza: Cassazione Civile n. 6598/2019

Avvocato separazione Vicenza

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