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Il ritrovamento di un nuovo testamento.

 

 

Quali conseguenze comporta il ritrovamento di un nuovo testamento sulla distribuzione dei beni ereditari già avvenuta.

 

 

Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto; i suoi occhi sono spenti.
(Albert Einstein)

 

Oggi ci soffermiamo ad analizzare l’ipotesi in cui la sorpresa l’ha fatta proprio il morto, avendo confezionato un (nuovo?) testamento di cui nessuno sapeva (o voleva far sapere) l’esistenza.

 

Bene, partiamo con un po’ di adrenalina.


Il compianto ci ha lasciati già da qualche anno.


I beni caduti in successione sono già stati spartiti tra gli eredi, vuoi quelli legittimi perchè un testamento non c’era (o si pensava non ci fosse), vuoi quelli testamentari, sulla scorta dell’unico testamento conosciuto.

Poi … ta da!


Tra le pagine impolverate di un libro, dimenticato su uno scaffale, salta fuori una carta, stropicciata, ingiallita, con degli scritti vergati a mano da una grafia che conosciamo: quella del nostro caro defunto.


Il suo testamento.

Apriti cielo.

 

 

trovare un nuovo testamento


Che cosa succede col ritrovamento di un nuovo testamento?


Varie possono essere le ipotesi, di cui ne abbozziamo solo alcune.

– Prima ipotesi.


Il testamento ritrovato ha data anteriore a quello in base a cui si è svolta la successione.


Se le disposizioni in esso contenute sono radicalmente incompatibili con quelle del successivo, varrà quest’ultimo con cui il de cuius, in buona sostanza, ha revocato tacitamente le (a questo punto non più) ultime volontà precedenti.


Se, invece, le disposizioni tra i due testamenti non fossero incompatibili, ma tra loro intrecciabili e integranti, allora potranno essere intese come un unico atto, da rispettare integralmente.


Ad esempio. Con un testamento il disponente ha nominato erede universale Tizio, con l’altro ha conferito un legato a Caio.

Potranno essere osservate entrambe le disposizioni testamentarie, non incompatibili tra loro, salvo non sia stato effettuato un espresso accenno alla revoca del testamento precedente.

 

revoca tacita testamento


– Seconda ipotesi.


Il ritrovamento di un nuovo testamento successivo a quello in base al quale si è svolta la successione.


Varrà quanto detto sopra, in merito alla revoca tacita (link 1, 2 , 3) oppure no delle disposizioni precedenti.


Potrebbe essere che il de cuius abbia inteso mantenere l’indicazione degli eredi già effettuata in precedenza, mutandone solo l’assetto delle rispettive quote.

In tal caso sarà necessario integrare o diminuire le rispettive porzioni, fino a farle conformare alla volontà testamentaria.


Il caro defunto potrebbe aver ingarbugliato la situazione, confezionando un testamento successivo del tutto incompatibile con il precedente, che sarà da considerarsi revocato, istituendo come eredi o beneficiari soggetti diversi da quelli considerati in prima battuta.

Non solo.


Il ritrovamento di un nuovo testamento avviene casualmente, quando i piatti sono stati già lavati, ossia quando i beni ereditari sono stati attribuiti ai primi (apparenti) destinatari del lascito.


Sub ipotesi uno.


I primi eredi cortesemente cedono il passo ai nuovi nominati ed attribuiscono loro tutto ciò che gli spetta.


Bene. Evviva.


Sub ipotesi due.


Gli (ex) eredi di “primo scritto”, chiamiamoli impropriamente così, non vogliono mollare l’osso.


Ai nuovi istituiti non rimarrà che adire il Tribunale ed esercitare la cd “petitio hereditatis”, un’azione specificamente disciplinata dall’art. 533 cc, in base al quale L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno , allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.

Procediamo con ordine.

E’ un’azione che spetta all’erede.

Ad un soggetto, cioè, che non solo sia stato istituito tale dalla legge o da una disposizione testamentaria, ma che abbia anche accettato l’eredità.


Si noti. La circostanza di esercitare in giudizio tale azione comporta di per sé un’accettazione tacita dell’eredità.


L’azione potrà essere svolta contro chi abbia il possesso dei beni ereditari senza titolo, vuoi perchè non ne sia mai esistito uno, vuoi perchè fosse titolo fallace, come quello oggetto della nostra attenzione.


Quali prove? Il soggetto che invocherà l’azione dovrà provare:
– di essere erede, vuoi per successione legittima o testamentaria.
– la morte del de cuius.
– l’appartenenza dei beni posseduti all’asse ereditario.

 

trovare un altro testamento
ritrovamento di un nuovo testamento

 


E’ un’azione simile a quella di rivendicazione, riconosciuta al proprietario che invochi il proprio diritto contro chi possegga o detenga i suoi beni (art. 948 cc  ), ma da questa molto differente in relazione al carico probatorio.


Al rivendicante spetta, come è noto, la cosiddetta probatio diabolica di dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo precedenti, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.


A chi esercita la “petitio” no, sarà sufficiente allegare il proprio titolo e l’ascrivibilità dei beni reclamati al patrimonio ereditario.


Tutto qua? Facile facile?


Anche no, perchè alle ipotesi appena accennate se ne possono aggiungere altre da far girare la testa.

Chi ha pazienza di leggere ci segua.

Sub Sub ipotesi 1.


Il tempo trascorso fino alla scoperta del nuovo testamento non è indifferente.


L’azione di petizione di eredità non è prescrittibile, lo dice la legge stessa.


Ciò che si prescrive è il diritto di accettare l’eredità, presupposto per l’esercizio dell’azione indicata, che il codice civile fissa in dieci anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius. (art. 480 cc)


Ed allora?

Allora pace. Il nuovo chiamato all’eredità non potrà esercitare la sua azione di rivendica perchè prescritto sarà da considerarsi, dopo dieci anni, il diritto ad accettare. Così si è pronunciata la Cassazione (n 264/2013  ) con una sentenza nemmeno molto risalente, che ha risolto un contrasto precedente.


Sub sub ipotesi 2


Tra eredi nuovi ed eredi vecchi si è già svolta una causa, prima che saltasse fuori il secondo testamento, proprio per dirimere la controversia relativa ai rispettivi diritti successori, verosimilmente basata su testamento precedente o addirittura in assenza.


A sentenza passata in giudicato che ha statuito sulle rispettive qualifiche di eredi, entra in ballo il ritrovamento di un nuovo testamento.


In tal caso, gli eredi di seconda istituzione (chiamiamo così quelli designati dal secondo atto di ultime volontà) non potranno azionare la “petitio hereditatis” di cui abbiamo trattato prima, proprio perchè la statuizione del giudice si è già consolidata.

Ad essi spetterà, semmai, la possibilità di agire in “revocazione”, altra particolare azione riconosciuta dalla legge in casi assai particolare, ma con l’arduo onere di dimostrare la data di scoperta del nuovo testamento e, comunque, che il rinvenimento non fosse possibile per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (art. 395 cpc). 


Hai voglia.


Per dettagli, Cass. Civ. N 3655/2017 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

ritrovamento di un nuovo testamento

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