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Il testamento può revocare i beneficiari dell’assicurazione sulla vita?

 

La risposta è affermativa: il testamento può revocare i beneficiari dell’assicurazione sulla vita, ma a volte le cose sono più complicate di quanto sembri.

 

Limitare il dono in anticipo dicendo: arriverò fin lì, ma non oltre, significa non dare assolutamente nulla.
SAN FRANCESCO D’ASSISI

 

Se il poverello d’Assisi avesse considerato anche l’ipotesi in cui il dono, oltre ad essere limitato, si fosse potuto anche revocare, è proprio il caso di dirlo, “apriti cielo”.

 

L’assicurazione sulla vita a favore di terzi, configuriamola giuridicamente come donazione oppure no (che dibattito al riguardo!), è un sicuro beneficio per i soggetti designati.

 

 


Ma può essere revocato, indicando altri beneficiari.


Facciamo il punto.


La legge dispone che sia “valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo”. Art. 1920 cc.

 

Come si può effettuare la designazione?

 

  1. Direttamente nel contratto di assicurazione 
  2.  con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore 
  3. per testamento.

 

Cosa deve indicare la designazione?

 

Le possibilità sono due: o il disponente esprime precisamente l’esatto identificativo del beneficiario, oppure può determinarlo genericamente (ad esempio, gli eredi legittimi).

 

Il disponente può cambiare idea e revocare / modificare i beneficiari?

 

Può farlo: la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta. Si noti, non è necessario che ci sia esatta corrispondenza tra le modalità prescelte per la designazione e quelle di revoca, ma che quest’ultima sia effettuata o tramite modifica contrattuale, o tramite comunicazione scritta all’assicurazione, oppure per testamento.

 

Che tipo di diritto acquisisce il beneficiario?


Innanzitutto, fino al verificarsi della morte del disponente non acquisisce che una semplice aspettativa. Aspettativa che può essere disattesa dalle mutate volontà del soggetto che abbia inteso beneficiarlo.


Questo tipo di contratto è particolare rispetto al generico contratto a favore di terzi, ove l’accettazione della disposizione effettuata dal beneficiario rende irrevocabile l’assegnazione.

Qui l’eventuale accettazione non comporta alcunchè ed il disponente può mutare indicazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui egli stesso abbia rinunziare al potere di revoca. In questo caso tale determinazione dovrà avere forma scritta e vincolerà la designazione una volta che sarà stata accettata.

Gli eredi del disponente non possono modificare la designazione.


Va, anche, sottolineata una circostanza di vitale (stiamo parlando di assicurazione vita) importanza per quanto oggi ci troviamo allegramente a discutere. “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”: art. 1921 cc.

Cosa vuol dire?


Che il beneficio che ne sarà conseguito non avverrà iure hereditatis, a titolo e secondo le leggi della successione, bensi iure proprio, ossia in virtù di un contratto, a suo favore, tra vivi.

Cosa cambia?

Che il gruzzolo di cui all’assicurazione non transiterà nel patrimonio da tenersi in considerazione ai fini dell’eredità, essendo semplicemente l’oggetto di un’obbligazione, esterna al fenomeno successorio, a favore del beneficiario, a cui direttamente andrà assegnato l’importo, in barba agli eredi.


Questi ultimi potranno avanzare eventuali recriminazioni in relazioni ad eventuali lesioni della loro quota di legittima solamente con riferimento agli importi pagati dal defunto a titolo di premio di polizza. Tali somme, e non l’indennità successiva, potranno essere considerate delle donazioni indirette, in quanto tali eventualemente riducibili (cass. Civ. 26606/2016)

 

il testamento può revocare i beneficiari dell’assicurazione sulla vita

 

Ed ora arriviamo al guazzabuglio.

 

Mettiamo che il disponente abbia indicato come beneficiari i propri “eredi legittimi”, ma che poi, per testamento, abbia nominato un diverso erede universale: chi sarà il beneficiario della polizza?


Gli eredi legittimi, indicati nella designazione, oppure l’erede testamentario, divenuto unico erede, bypassando quelli che avrebbero avuto titolo per successione legittima?


Ce lo dice la Cassazione, con una recentissima ed interessantissima pronuncia. (n. 25635/2018)


Se si considera che il beneficario dell’assicurazione acquista un diritto personale, svincolato dal fenomeno successorio, l’indicazione dei beneficiari nella persona degli eredi legittimi non vale a sottoporre la vicenda contrattuale sotto l’egida della successione, in quanto è semplicemente un modo di individuare i soggetti a vantaggio dei quali andrà la disposizione: né più né meno.


Ben potranno coesistere, pertanto, la figura dell’erede universale, che sarà destinatario del patrimonio lasciato dal defunto, e dei beneficiari dell’assicurazione, individuati in coloro che sarebbero stati gli eredi legittimi se non ci fosse stato il testamento, a prescindere dal fatto che, con tale atto, possano essere stati estromessi dall’eredità.


Nè si potrà rinvenire nella disposizione testamentaria successiva alla designazione dei beneficiari come revoca di quest’ultima.


Al riguardo gli ermellini sottolineano che si potrebbe addivenire ad un simile risultato se nel testamento si fosse inteso far espresso riferimento ai nuovi beneficiari dell’assicurazione. In difetto, l’istituzione di erede testamentario non vale a revoca di designazione, tacita o espressa come la si voglia intendere.


Quanto spetterà agli eredi legittimi, indicati come beneficiari dell’assicurazione?


Proprio per il fatto che essi acquistano un diritto personale e non successorio, le regole della successione legittima si applicheranno solo per individuare i possibili eredi legittimi beneficiati, ma non troveranno richiami le quote (eventualmente diverse) che la legge per esse contempla.
In poche parole, a meno che il disponente non abbia disposto suddivisioni particolari, agli eredi legittimi spetterà la medesima quota di indennità.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

testamento può revocare i beneficiari dell’assicurazione sulla vita

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