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Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni.

Non parliamo dei presupposti dell’assegno di mantenimento, né fino a quando i genitori saranno tenuti a mantenere i figli una volta che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ecco i link (1, 2, 3) con cui abbiamo tratto il tema, che riportiamo per comodità.

Oggi ci soffermiamo non tanto sul “se” sia dovuto l’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, ma sul “come” debba essere onorato: i soldi vanno dati al genitore con cui convivono o ai figli direttamente?

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Partiamo dal dato normativo

Art 337 septies ccIl giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.”.

 Quindi: se il giudice ritenga dovuta una contribuzione, dispone, in linea di massima, il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni.

Primo quesito: chi è legittimato a chiedere tale partecipazione?

Senza dubbio i figli stessi, raggiunta la maggiore età, potranno agire per chiedere venga disposta la contribuzione dei genitori al loro mantenimento, allorquando non siano economicamente autosufficienti.

La Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto a più riprese la legittimazione del figlio maggiorenne economicamente non indipendente ad intervenire nel giudizio di separazione personale dei propri genitori per fare valere il proprio diritto al mantenimento.

Parimenti, ai giovani che abbiano raggiunto la maggiore età è conferita la possibilità di chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio nel caso ve ne siano i presupposti per quanto attiene il loro mantenimento.

Alla legittimazione dei figli maggiorenni, si aggiunge quella del genitore presso cui convivano a chiedere la contribuzione a carico dell’altro coniuge in favore della prole.

E’ stato disposto, infatti, che il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, sia legittimato iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, quale titolare di un diritto autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo alle spese necessarie a detto mantenimento anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio che non sia ancora autosufficiente.

Tale legittimazione è assicurata anche in assenza di un’autonoma richiesta del figlio, purché persista e non venga meno il rapporto di coabitazione. (Cass Civ 12972 2017)

E’ stato ritenuto congruo che, mentre il figlio maggiorenne conviva con il genitore, possa essere conferito a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente per ottenere la contribuzione al suo mantenimento, proprio perché è lui a farsene carico, a sostenere le spese necessarie per vitto, alloggio, etc. 

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Secondo quesito: a chi deve essere versato l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne?

In linea di massima, come visto, il giudice dispone che la contribuzione sia versata direttamente nelle mani del figlio.

Avendo, infatti, conseguito la capacità di agire con il raggiungimento della maggiore età, ben potrà essere destinatario e gestore degli importi dovuti.

Ciò sia che viva da solo, sia che conviva con un genitore: in tal caso dovrà mettere a disposizione parte di tali somme per contribuire alle spese sostenute anche in suo favore.

Alcuni interpreti hanno tuttavia rilevato che se l’assegno di mantenimento del figlio sia stato disposto quando ancora questi era minorenne – e pertanto doveva essere versato nelle mani dell’altro genitore – tale modalità di adempimento rimarrà invariata anche una volta raggiunta la maggiore età, salva la possibilità del figlio di attivarsi affinché gli venga corrisposto direttamente l’assegno.

Alla stregua di questa considerazione, la richiamata disposizione del codice civile, volta a disporre – in via generale – la contribuzione direttamente alla prole che abbia conseguito la maggiore età sarebbe applicabile al caso in cui l’assegno in favore del figlio fosse disposto quando questi già sia maggiorenne.

Da ultimo, si segnala come sia pacifica in giurisprudenza la circostanza secondo cui il genitore tenuto a versare l’assegno non possa decidere autonomamente a chi corrisponderlo, ma debba attenersi scrupolosamente a quanto statuito nel provvedimento che gli abbia attribuito tale onere.

Capita, infatti, di frequente – soprattutto per ragioni attinenti i rapporti (e gli strascichi) tra ex coniugi – che il genitore tenuto all’assegno in favore del figlio pretenda di versare direttamente a costui le somme dovute, quando abbia raggiunto la maggiore età.

La giurisprudenza sul punto è ferrea: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anzichè del genitore istante. Invero …sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato; di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”.

(Cass. Civ. 9/07/2018 n, Cass. civ. Sez. I, 17/05/2017, n. 12391)

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