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Impegno al pagamento della retta della casa di riposo: si può ritirare?

 

 

 

Impegno al pagamento della retta della casa di riposo: una volta dato è per sempre?

 

 

Grazie alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo

 

 

Ce ne eravamo già occupati in un post ad hoc. 

Oggi troviamo conferma da una recentissima pronuncia della Corte d’appello di Venezia: è possibile revocare l’impegno al pagamento della retta della casa di riposo da parte dei familiari.

 

La Corte lagunare, con sentenza dello scorso 22 Settembre 2020, ha confermato il provvedimento di primo grado con cui il Tribunale di Padova aveva revocato il decreto ingiuntivo che era stato notificato al figlio di un’anziana ricoverata in una casa di riposo e notificatogli in quanto aveva interrotto di integrare la retta di ricovero, integrazione resa necessaria dall’insufficienza della pensione della madre.

 

 

 

Come noto, per accedere alle strutture residenziali l’anziano che si trova in condizione di bisogno deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza al fine di richiedere la convocazione dell’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd).

 

Tale UVMD ha il compito di valutare la situazione dell’anziano sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama.

La scheda Svama è, infatti, una scheda di valutazione che riassume tutte le informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché delle abilità residue, le condizioni dell’anziano.

 

Se l’équipe valuta l’inserimento in residenza per anziani come il progetto di assistenza che meglio risponde alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione sanitaria, sociale e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, sarà cura della struttura contattare l’utente al fine di valutare l’inserimento.

 

È doveroso evidenziare che, anche una volta ottenuto l’inserimento nel Registro Unico di Residenzialità, non è affatto detto che il beneficiario riesca ad accedere immediatamente ad un posto letto in regime convenzionato. A fronte di tante richieste, solo alcune vengono evase, e non per assenza di posti letto ma per disponibilità di “quote” regionali sanitarie.

In altre parole, l’anziano verrà ad essere contattato dalle varie strutture prescelte solo nel momento in cui la sua posizione rientrerà nei limiti della programmazione di bilancio già stimata.

 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’ingresso in struttura avvenga in regime convenzionato ossia in virtù dell’impegnativa di residenzialità , la casa di riposo, operando come una Pubblica Amministrazione, non potrà vantare somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia, come effettuato dalla RSA di cui al giudizio che ci occupa.

 

Questo principio, affermato in I grado dal Tribunale di Padova è stato confermato anche dalla Corte di Appello che, però, è andata oltre dichiarando la legittimità di un eventuale recesso da parte dei familiari relativamente al contratto sottoscritto ed avente ad oggetto l’integrazione della retta di ricovero.

 

termine impugnazione testamento per incapacità

 

 

La Corte, infatti, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza n. 26863/2008 della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ha stabilito che nulla sia dovuto da parte del parente che si era obbligato qualora questi abbia esercitato il diritto di recesso.

 

E questo in primo luogo perchè l’impegno assunto dai familiari con la sottoscrizione del contratto è qualificato come assunzione di un’obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell’obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso è riconosciuta dalla giurisprudenza.

 

In secondo luogo perchè il parente che si è precedentemente obbligato avrà la “facoltà del recesso unilaterale, prevista dall’art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica e che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con i principi di buona fede nell’esecuzione del contratto” (cfr. Sentenza n.26863/2008 Corte di Cassazione, III Sezione Civile).

 

 

Gli impegni assunti dai parenti dei ricoverati in una Rsa o altra struttura a titolo di integrazione della retta di degenza sarebbero, quindi, sempre revocabili tramite l’invio alla struttura di una lettera a mezzo raccomandata con la quale si comunica la propria volontà di risolvere/recedere/revocare l’impegno economico.

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Impegno al pagamento della retta della casa di riposo

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