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Impugnazione delibera assembleare da parte del condomino assente

Impugnazione delibera assembleare, vediamo entro quando è possibile farlo.

impugnazione delibera assembleare
Da quando decorre detto termineper l’impugnazione della delibera assembleare?

E’ difficile andare d’accordo tra coniugi: figuriamoci in un consorzio sociale, come quello condominiale, in cui la vita comune è forzata, non ci si è scelti e quindi si possono avere opinioni radicalmente diverse.
Il legislatore ne è ben consapevole e stabilisce – accanto ai criteri con cui devono essere approvate le statuizioni assembleari – anche le modalità tramite le quali si può giungere all’impugnazione delibera assembleare che si considera invalida.
L’art. 1137 stabilisce che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni“.
Trenta giorni, pertanto, e non di più.
Da quando decorre detto termineper l’impugnazione della delibera assembleare?

Anche qui la legge parla chiaro: dalla data della deliberazione per i condomini presenti, che abbiano manifestato il proprio dissenso o si siano astenuti. Da quella della comunicazione della deliberazione assembleare per gli assenti.

Non entriamo nel merito relativamente a quando una statuizione condominiale possa ritenersi annullabile, o, peggio ancora, radicalmente nulla.
Su questo si è ampiamente dibattuta la Cassazione, giungendo pur tuttavia a dei punti fermi.
Ciò su cui è interessante riflettere è il “quando” si possa ritenere validamente comunicata al condomino assente la delibera assembleare per l’utile decorrenza del termine sopra indicato.

  • Se il destinario ha ricevuto e firmato la ricevuta di ritorno della missiva – raccomandata – nulla quaestio. Nessun problema.

Se fosse assente al momento della “notifica”, le cose si complicano.

delibera assembleare
Non sono d’accordo su quanto deliberato in assemblea dagli altri condomini, entro quando posso impugnare la delibera?

Da una parte si può richiamare, infatti, la presunzione legale di conoscenza (art. 1335), vigente in tema di contratti, per la quale   ogni  dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario  se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Sia o non sia presente nell’abitazione.

Dall’altra parte, è utile soffermarsi su un diritto fondamentale, inviolabile, riconosciuto dalla Costituzione, che è quello alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento.

  • In forza di ciò, a tutela dei diritti del destinatario, il  “dies a quo” per l’impugnativa della deliberazione sarà fatto decorrere dal momento in cui il plico contenente la delibera sarà stato ritirato presso l’ufficio postale.

Qualcuno potrebbe obiettare che, allora, tanto vale per il destinatario non andare mai a ritirare la comunicazione, cosicchè sarà sempre tempestiva ogni impugnazione dal momento che essa decorrerà dall’effettivo ritiro.

Errore.

  • Una recente pronuncia della Cassazione ha stabilito – tra l’altro argomentando in pieno favore per l’orientamento più garantista tra quelli accennati – che in tale circostanza ben si potrà applicare quanto statuito in materia di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari: e cioè, allorchè l’atto non venga di fatto recapitato all’indirizzo ma venga compiuto solo un tentativo di recapito stante l’assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata” – Comunicazione avvenuto deposito,  ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
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La raccomandata si deve ritirare entro 10 giorni

In tale maniera si attua un “bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario“, in quanto da un lato si impedirebbe di “consentire al destinatario dell’atto di porre nel nulla gli effetti della comunicazione omettendo di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale“, dall’altro sarebbe ossequiata “la funzione propria della notificazione“, che  “è quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa“.

Ergo: se il destinatario della comunicazione si rifiuti di riceverla o non si rinvenga presente, per temporanea assenza, presso l’indirizzo di residenza/domicilio, il postino gli comunicherà il tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale , mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, invitandolo  a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato
Decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale (seconda) raccomandata senza che ne sia stata curato il ritiro, la comunicazione si avrà per conosciuta.

La sentenza : Cass. civ. Sez. II, 14/12/2016, n. 25791

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