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Impugnazione delibera condominiale: l’attore vittorioso non partecipa alle spese legali del condominio.

Nellimpugnazione delibera condominiale si assiste ad una scissione tra singoli gruppi di partecipanti in  contrasto tra loro con l’inevitabile addebito delle spese alla sola parte soccombente.

Far causa, vincerla ma essere costretti pure a pagare il legale di controparte….il paradosso è  bloccato da una recentissima sentenza della Cassazione.

Normalmente e di regola chi perde la causa si assume le spese di lite, proprie e della controparte.
In un condominio, tuttavia, si assiste ad una sorta di duplicazione: chi impugna una delibera diviene avversario di un soggetto – il condominio appunto – di cui esso stesso è parte costituente ed integrante.
Sarà tenuto, in caso di vittoria, a corrispondere la propria quota parte delle spese condominiali per l’assistenza in giudizio del condominio  stesso?
No ed il motivo è presto detto.

spese condominiali
Con l’impugnazione della delibera condominiale si assiste ad una separazione tra gli interessi del condominio e quelli del condominio

Con la causa si verifica una sorta di scissione tra attore e convenuto,  in quanto portatori di interessi contrapposti ed in forza della quale non sarà possibile assistere ad alcuna commistione in tema di ripartizione delle spese di lite.
I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno statuito che sia “da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino“.

La Sentenza: Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1629

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