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Inerzia del condominio ed interventi urgenti sulle parti comuni

Quella macchia d’umidità nell’androne: tutti ci passano e nessuno fa qualcosa..
E quelle tegole sul tetto.. stanno per cadere! Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di sostituirle?
Alzi la mano il condomino che non si è posto domande simili nel corso della sua esperienza.
Verrebbe da dire “ci penso io, poi chiederò il rimborso delle spese”.
Ma come si può procedere?
Una freschissima sentenza della Cassazione ci aiuta a fare il punto sulla questione.
Se gli interventi necessari sono assolutamente urgenti, il singolo condomino – a mente dell’art. 1134 cc. – può assumere la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea.
La ratio è abbastanza intuibile: campa cavallo se fosse necessario venisse indetta la convocazione dei condomini prima di porre mano a qualcosa di indifferibile.
Si può provvedere singolarmente e poi chiedere il rimborso delle spese.
Attenzione – è utile ribadirlo – spese u-r-g-e-n-t-i,  cioè tali da non potersi differire senza danno alle cose comuni; che non consentano, quindi, di avvertire l’amministratore, in quanto ricollegabili ad un evento improvviso ed imprevedibile.
Viceversa, se si trattasse di rimedi, pur utili e contigenti, ma dilazionabili il tempo necessario per procedere collegialmente o tramite l’amministrazione, in tal caso è opportuno procedere con le formalità necessarie.
Se ciò nonostante, infatti, si fosse provveduto autonomamente ad effettuare le opere ritenute utili, non si potrà chiederne il rimborso agli altri condomini.
Cosa succede se non ci dovesse essere amministratore di condominio? e se l’assemblea non prendesse posizione sugli interventi relativi alle parti comuni ammalorate?
Fermo quanto evidenziato relativamente all’urgenza, il singolo condomino potrà adire il giudice per ottenere una pronuncia che gli consenta di intervenire.
L’art. 1105 cc, infatti, statuisce che “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore“.
La sentenza: Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-04-2017, n. 9177

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