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Integrazione retta: il comune non può subordinarla all’assunzione di impegno dei soggetti tenuti agli alimenti

Integrazione retta: è illegittimo il regolamento comunale che imponga la previa richiesta degli alimenti ai familiari da parte dell’interessato.

La collega Stefania Cerasoli ci trasmette il suo contributo e volentieri lo pubblichiamo.

integrazione retta parenti

Marzia è una ragazza affetta da disabilità mentale di grado lieve con dislalia e riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Nel mese di luglio del 2005 è stata accolta presso una comunità residenziale a causa delle particolari problematiche familiari che ne condizionavano la crescita e lo sviluppo, nonché l’acquisizione della necessaria autonomia.
Preme evidenziare che proprio il Comune di Desio, comune di residenza di Marzia, si era attivato per la collocazione della stessa presso la comunità assumendosi anche i relativi impegni di spesa.
Nel mese di marzo del 2010, l’amministrazione comunale ha improvvisamente comunicato alla comunità e ai familiari di Marzia che non avrebbe più sostenuto l’onere economico del ricovero e questo a causa della nuova disciplina dettata dal regolamento locale per la concessione dei contributi e sussidi economici a persone fisiche.

In particolare il regolamento comunale, nella sua nuova formulazione, prevedeva che “il richiedente per accedere alla prestazione deve dimostrare di avere preventivamente richiesto gli alimenti agli obbligati e deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l’impegno a partecipare al progetto di aiuto secondo le rispettive possibilità economiche”.

La comunità dimetteva quindi Marzia che, ovviamente, proponeva ricorso contro il provvedimento comunale.

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Il Tar Lombardia, Sezione III, con la sentenza n. 1738 del 04.07.2011, ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione evidenziando che “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento” e che “ se gli obbligati agli alimenti non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria” (cfr. artt. 438 e 441 Codice civile).
Il credito alimentare, infatti, è un diritto strettamente personale ed indisponibile e, quindi, è escluso che gli enti erogatori possano sostituirsi al titolare del diritto nell’esercizio dell’azione.

Così come lo stesso titolare non può disporre del proprio credito, che, infatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione.

A questo si aggiunga, inoltre, che in materia di credito alimentare la potestà regolamentare spetta allo Stato in base all’art. 117, VI comma, della nostra Costituzione, senza alcuna possibilità per gli enti locali di incidere sullo stesso.

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