Skip to main content

La casa acquistata da un solo coniuge in comunione dei beni

Casa acquistata da un solo coniuge in comunione dei beni: a chi appartiene?

Ad entrambi i consorti verrebbe da dire e la risposta è corretta. Ma con qualche specifica.

Cosa rientra nella comunione dei beni?

La comunione dei beni è un regime patrimoniale col quale rientrano nella sfera della contitolarità in capo ai coniugi (art. 177 cc)

acquisto in regime comunione dei beni
nella comunione dei beni rientrano essenzialmente gli acquisti effettuati dai coniugi dopo il matrimonio

– gli acquisti effettuati, assieme o separatamente durante il matrimonio,

– i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione

– i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.

– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Sugli stipendi guadagnati separatamente dai coniugi, ci eravamo soffermati in precedenza, sottolineando come la legge faccia rientrare nella comunione solo i denari che risultassero sussistenti allo scioglimento della comunione stessa, rimanendo, invece, nella disponibilità esclusiva del solo coniuge quelli guadagnati durante il periodo antecedente tale scioglimento (che spesso coincide con la separazione).

Oggi concentriamo l’attenzione sugli acquisti effettuati durante la comunione: che siano effettuati assieme o separatamente dai coniugi, la legge ne attribuisce la proprietà ad entrambi.

Anche la casa?

Certamente. Sia che venga acquistata da entrambi i consorti, sia che all’atto abbia partecipato uno solo, i beni immobili apparterranno ad entrambi, a meno che

Eccezioni

La legge dispone alcune eccezioni all’attribuzione congiunta dell’immobile acquistato durante la vigenza del regime della comunione dei beni.

In primis, apparterranno al singolo coniuge gli immobili conseguiti in virtù di donazione o lascito ereditario.

In secondo luogo, sono escluse dalla comunione le case acquistate per uso strettamente personale di un coniuge, oppure che servano all’esercizio della professione di uno solo dei consorti, o – da ultimo – acquistate col prezzo del trasferimento di beni appartenenti esclusivamente ad un coniuge.

Perchè un immobile – che rientri tra quelli sopra indicati – possa ritenersi di proprietà del singolo consorte e non già in comunione, è necessaria la ricorrenza di due requisiti imprescindibili (art.  179 cc):

– nell’atto di acquisto sia dichiarato che il bene non rientri nella comunione, perché ricorra una delle fattispecie di esclusione sopra indicate;

– all’atto di acquisto abbia partecipato anche l’altro consorte.

partecipazione coniuge atto di acquisto
Casa acquistata da un solo coniuge in comunione dei beni: per la proprietà esclusiva è necessaria la partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto

Casa acquistata da un solo coniuge in comunione dei beni: per l’esclusività è necessario che il consorte abbia partecipato all’atto di acquisto.

Anche se l’immobile rientrasse nei casi in cui la proprietà possa essere ricondotta ad uno soltanto dei coniugi, è imprescindibile che all’atto di acquisto abbia partecipato anche l’altro consorte.

Lo ha ribadito una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Nella fattispecie, all’esito della separazione, la moglie aveva chiesto la divisione di un compendio immobiliare acquistato dal marito durante il matrimonio, nonché il rimborso di quota parte dei canoni di locazione maturati dopo la separazione e riscossi solo dall’altro coniuge.

Il marito si era costituito rivendicando la proprietà esclusiva della casa, acquistata per far fronte a bisogni strettamente personali e con mutuo pagato con i proventi della propria attività professionale.

La Suprema Corte ha dato ragione alla moglie, per motivi linearissimi.

In primo luogo, non aveva alcun valore che fossero stati impiegati per la compravendita denari conseguiti con il lavoro esclusivo del marito, in quanto il loro impiego in un acquisto ha fatto rientrare di diritto la casa comprata nel novero della comunione.

In secondo luogo, non era sufficiente che tale immobile fosse stato destinato ad un impiego esclusivamente personale di un coniuge, se all’atto di acquisto non aveva partecipato anche l’altro, come nel caso di specie, che ne avesse dichiarato l’esclusione dalla comunione.

Per inciso, la Corte è tornata a ribadire un altro concetto, già consolidato da precedenti pronunce e su cui, pure, ci eravamo soffermati già: la dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente … in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179 c.c.”.

 

La sentenza: Cassazione Civile 11668/2018

 

Per una consulenza in materia di Casa acquistata da un solo coniuge in comunione dei beni da parte degli Avvocati Berto, clicca qui

 

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Condividi l'articolo sui social