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La morte del coniuge durante il giudizio di divorzio

 

La morte del coniuge durante il giudizio di divorzio

 

Il cinquanta per cento dei matrimoni termina tristemente con un divorzio. L’altra metà con la morte. Tu potresti essere uno dei fortunati.
(Richard Jeni, attore e sceneggiatore statunitense)

 

 

Mors omnia solvit, dicevano i romani. La morte scioglie tutto.


Porta via con sé la vita ed anche le beghe, le amarezze e le delusioni che durante la vita, inevitabilmente, possono essersi accumulate.


La morte scioglie il vincolo matrimoniale. Come il divorzio (art. 149 cc )


Oggi ci soffermiamo a considerare cosa potrebbe accadere nel caso in cui queste tristi vicende si accavallassero contemporaneamente.


Partiamo dal caso concreto, vagliato tra l’altro da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.


Moglie e marito. Si separano. Poi interviene il procedimento di divorzio.


La causa di primo grado si conclude con una sentenza che scioglie  il vincolo ed dispone un assegno di mantenimento per i figli e per la (ex) moglie.


Il provvedimento viene impugnato dal marito, che non contesta la pronuncia in ordine allo stato, ossia all’avvenuto scioglimento del matrimonio (che, pertanto, passa in giudicato), bensì in merito al suo obbligo di contribuzione economica.


L’appello viene rigettato, ma – prima che scada il termine per l’ultimo grado di giudizio – purtroppo, viene a mancare l’ex moglie.

 

morte coniuge divorziato


Il marito ricorre in Cassazione, evidenziando come fosse suo interesse venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, volendo mantenere lo status di coniuge superstite separato e non divorziato.


Una tale scelta poggia, evidentemente, sulla circostanza che con la separazione non viene meno il vincolo matrimoniale, come si verifica col divorzio, per cui il coniuge separato diviene erede di quello defunto.


La Suprema Corte ha giudicato “manifestamente fondato” il motivo d’impugnazione, relativamente alle disposizioni della sentenza che erano state oggetto di precedente contestazione, (quelle, per intenderci, che disponevano il suo obbligo di corrispondere il mantenimento).


La morte del coniuge, hanno osservato gli ermellini, sopravvenuta nel giudizio di divorzio, determina la “cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi: onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa…pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività”.


La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto non fosse possibile rimettere in discussione la pronuncia sull’avvenuto scioglimento del matrimonio, in quanto ormai si era consolidata per non essere mai stata impugnata.


Gli ex coniugi – pertanto – dovevano ancora considerarsi tali, degli ex, poiché divorziati e non solamente separati, con buona pace delle aspirazioni successorie del marito.


Quindi?


Quindi, in sintesi: se durante il giudizio di divorzio interviene la morte di uno dei coniugi si viene a determinare la cessazione della materia del contendere, che travolgerà tanto la pronuncia sullo status (purchè non sia passata in giudicato) tanto quella sulle condizioni del divorzio, come le statuizioni economiche.

 

morte durante divorzio
morte del coniuge durante il giudizio di divorzio: è cessazione materia del contendere

 


A sommesso avviso di chi scrive, vi è però una falla in tale impostazione.


Se la pronuncia sullo status non impugnata scioglie definitivamente il vincolo, far venir meno, per effetto della morte sopravvenuta, le statuizioni – quelle sì impugnate – conseguenti il divorzio, significa privare il coniuge (ex) superstite di alcune legittime prerogative.


Ad esempio: la pensione di reversibilità, che spetta all’ex coniuge, divorziato, che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno divorzile.


Oppure l’assegno successorio, posto a carico dell’eredità, per il superstite a cui sia stato riconosciuto, in sede divorzile, il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, qualora versi in stato di bisogno (art.9-bis delle l. 898/70).

 

Da ultimo, anche quota parte del Tfr,  che spetta  al “coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno”.

 


Prerogative queste talora di essenziale rilevanza che meritano di essere tutelate, seppur costringendo gli eventuali eredi del defunto coniuge, (talvolta i figli del coniuge superstite) a terminare il percorso giudiziario intrapreso da colui il quale li ha lasciati.

 

 

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Avvocato separazione Vicenza

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