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La scelta del luogo di sepoltura del defunto: a chi spetta?

 

 

A chi spetta la scelta del luogo di sepoltura del defunto.

 

 

Si narra che l’imperatrice Elisabetta d’Austria, a tutti nota come la principessa Sissi, dopo la morte – tragica – del figlio Rodolfo, si fosse data a viaggi e peregrinazioni, attraversando gran parte dell’Europa.


Tra le mete preferite vi era l’isola greca di Corfù, dalla quale era rimasta incantata per clima e paesaggio.


Qui addirittura acquistò una splendida villa  e manifestò il desiderio di esservi sepolta dopo la morte, (c’è chi sostiene lei volesse venissero disperse le proprie ceneri in mare, quello stesso mare la cui schiuma aveva dato i natali alla divina Venere).


La sua volontà, tuttavia, non fu rispettata, dovendo tale romantico proposito cedere il passo al rigido protocollo reale che la volle tumulata nell’attuale sistemazione, presso la cripta dei cappuccini, ultima residenza degli asburgo.

 


Tanta divagazione introduce il tema di oggi: a chi spetta la scelta del luogo di sepoltura del defunto.


Una recente pronuncia del Tribunale di Velletri (n 391/2019) ci aiuta a fare il punto, ricostruendo lo status giuridico venutosi a consolidare in tale (delicata) materia.


Il conflitto risolto dalla decisione del giudice laziale concerneva la richiesta di spostare la tomba di un defunto, non sposato e verosimilmente deceduto in giovane età, presso il cimitero dei nonni, attori, in luogo dell’attuale, dove era stato tumulato in un loculo appartenente alla zia, che resisteva per trattenerlo vicino a lei.


Il tribunale ha ripercorso i passaggi e gli arresti venutisi via via a consolidare in giurisprudenza in merito alla cd electio sepuchri, partendo da un dato fondamentale: la volontà del defunto prevale su tutto.


Se i parenti ed altri soggetti rientranti nella cerchia d’affetti del de cuius avessero diversa opinione o propositi in merito all’individuazione del luogo (e dei modi) di sepoltura, dovranno, gioco forza, soccombere rispetto alle determinazioni del titolare delle proprie spoglie, ossia colui che è morto.


Tale prerogativa, infatti, rientra nel novero dei “diritti della personalità”, specifici, individuali, assolutamente correlati al singolo individuo e non trasmissibili agli eredi con l’evento successorio.


A nessuno, conseguentemente, è dato disporre di tale scelta se non il solo titolare, mentre è in vita.


La disposizione incontrerà come unico limite la legge, il buon costume e gli elementari precetti che presiedono l’ordine pubblico.


Tra le limitazioni concernenti le modalità di sepoltura una volta vi era il divieto di disperdere le ceneri del defunto, addirittura punito con sanzione penale ad hoc dall’art. 411 cp.


Tale disposizione è stata, tuttavia, temperata da un intervento di legge (L. 130/2001), che disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché della dispersione delle ceneri, che diviene consentita, nel rispetto della volontà del defunto e purchè sia stata autorizzata dall’ufficiale dello stato civile.


Come è possibile manifestare la propria determinazione in ordina alla futura sepoltura?


Non vi è una disposizione di legge ad hoc.


Si può disporre senz’altro tramite testamento.
E’ noto, infatti, che l’atto di ultime volontà possa contenere disposizioni tanto patrimoniali quanto non patrimoniali: tra queste vi rientrano certamente quelle relative alla gestione delle proprie spoglie mortali.


Senza dubbio si potrà manifestare la propria scelta anche con atto scritto separato dal testamento.


Potrebbe essere, anzi, una eventualità addirittura consigliata, in quanto non tanto la pubblicazione ma la semplice apertura e lettura del testamento potrebbe avvenire anche a distanza di tempo dalle avvenute esequie, per cui parrebbe opportuno giocare d’anticipo, rendendo più facilmente acquisibile tale circostanza.

La maggior parte degli interpreti sostiene che non sia necessario gioco forza un atto scritto.

 

 

 

 

scelta sepoltura
Scelta del luogo di sepoltura


Il defunto potrà aver in vita manifestato verbalmente ai cari la propria volontà, attribuendo ad essi il compito di darne esecuzione.


Sarà necessario che la determinazione sia stata inequivocabile, volta cioè non tanto ad esprimere un semplice orientamento o desiderio, bensì a conferire ai destinatari precise indicazioni circa il luogo e le modalità di sepoltura.


Qualora dovessero sorgere dubbi o fraintendimenti, potrà essere valutata ed ammessa prova per testimoni di tale circostanza.


Talora si potrà ricorrere a presunzioni, risalendo da fatti che rivelino la volontà del caro estinto (ad esempio, l’aver fatto costruire la tomba di famiglia in un determinato luogo).


L’apprezzamento di tali rilievi sarà rimesso al prudente apprezzamento del giudice chiamato a risolvere eventuali contrasti.

E se il defunto non avesse lasciato alcuna indicazione circa la scelta del luogo e modalità della propria sepoltura?


La legge nulla dice in merito, non essendo mai intervenuta a disciplinare espressamente la questione.


Ci si appoggia a prassi, a consuetudini, le più vicine alla compiuta tutela della “pietas” per i defunti e dell’affetto dei cari che essi hanno lasciato.


La tendenza è quella di attribuire la scelta del luogo di sepoltura ai familiari più stretti del de cuius.


Si noti: familiari, non tanto eredi, in quanto sappiamo che questi ultimi possono essere anche soggetti estranei al compendio parentale e, come abbiamo precisato prima, non è possibile parlare di trasmissibilità del diritto di scelta per successione.


Quali familiari? I più stretti, verosimilmente è possibile prendere come riferimento il grado di parentela disciplinato dalle norme del codice civile agli art. 74 e ss. 


Tra i familiari va fatto senz’altro rientrare il coniuge.

Anzi.


L’orientamento maggioritario è di dare prevalente rilevanza alla volontà del coniuge rispetto a quella degli altri congiunti.


Si ritiene che il consorte possa essere il depositario delle convinzioni più intime del caro estinto, il più profondo conoscitore, in grado di ricostruire, in assenza di indicazioni, quelle che sarebbero state le disposizioni del defunto in proposito, nonchè il coniuge è il soggetto che più degli altri va tutelato in relazione al diritto di visitare e commemorare il luogo di sepoltura.


Più dei figli.

Questi si possono rifare una vita. Il coniuge superstite talvolta non può o non vuole, per cui ben potrà essergli accordato un occhio di riguardo nella determinazione del posto ove esercitare il culto e la devozione verso i morti.


In assenza di coniuge, la scala di considerazione rimane quella della contiguità parentale, sulla presunzione che maggiore è la vicinanza di sangue, più elevato è il grado di tutela che deve essere accordato ai parenti superstiti.


Su questa prospettiva, tra l’altro, si è mossa la legge (n 130/2001) allorquando ha disciplinato la pratica mortuaria della cremazione, che può essere richiesta “in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto ” dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza dai più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.


Riassumendo: la volontà del defunto in merito alla propria sepoltura prevale su ogni altra diversa indicazione. Quando non risulta alcuna manifestazione espressa dal defunto,opera in via sussidiaria il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma con prevalenza del coniuge sugli altri parenti e sugli eredi. Se non vi è coniuge, sarà attribuito maggior valore all’indicazione dei parenti più prossimi, nell’ordine di vicinanza stabilito dalla legge nella graduazione di parentela.


E se vi è conflitto sulla opportunità o meno di spostare la tomba del defunto da un cimitero all’altro?


Problematica attinente alla decisione del tribunale di Velletri, dalla quale abbiamo preso le mosse per il presente intervento.


Se il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto” sarà necessario per il giudicante “valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

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Tale valutazione di opportunità andrà operata anche se il defunto non abbia dato alcuna indicazione in merito, ma in tal caso, qualora idonea motivazione sia stata addotta e la nuova sede di tumulazione sia considerata ragionevolmente più conveniente, la determinazione del soggetto idoneo e privilegiato nell’indicazione del luogo di sepoltura prevarrà sugli altri parenti, anche se questi abbiano espresso dissenso od opposizione.


Il diritto/potestà di scelta, infatti, comporta anche quello di variare in seguito la propria determinazione, purchè sorretta da adeguata giustificazione, rimessa all’eventuale valutazione del giudice.


Come è finita la causa decisa dal Tribunale di Velletri?


L’hanno vinta i nonni che chiedevano lo spostamento del luogo di sepoltura del nipote.


Sono stati giudicati i parenti più prossimi del defunto – che, in vita, non aveva dato indicazioni di sorta – e le motivazioni addotte per il trasferimento – garantire una tumulazione più dignitosa, nella tomba di famiglia, ove riposava la madre, vicina ai nonni – erano adeguatamente valide.


Ricorrendo simili circostanze, conclude il tribunale laziale, “non v’è dubbio che per i nonni (aventi diritto alla scelta del luogo di sepoltura) tale traslazione sia idonea a garantire in modo più adeguato la manifestazione del loro sentimento di devozione e pietà nei confronti del defunto”.

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