Skip to main content

L’erede può conoscere chi sia il beneficiario di una polizza vita del defunto?

 

 

L’erede può conoscere chi sia il beneficiario di una polizza vita del defunto? L’insidioso percorso tra privacy e diritto di difesa.

Parigi val bene una messa.
( Enrico di Navarra)


I diritti dell’erede a conoscere chi siano i beneficiari di polizze vita stipulate dal defunto prevalgono sulla riservatezza di costoro?

Un percorso davvero accidentato.

Preambolo.


Le somme incassate da chi sia beneficiario di una polizza vita stipulata dal defunto non costituiscono provento ereditario.

Il loro importo, pertanto, non cade in successione e non se ne deve tener conto nella stima del compendio della massa ereditaria, in quanto traggono il loro titolo da un contratto stipulato in vita dal de cuius e costituiscono quindi l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, che dall’evento morte trae solo la decorrenza per la loro esigibilità.

I premi di polizza, tuttavia, ossia le somme che il defunto aveva versato periodicamente alla compagnia assicurativa a seguito della stipula del contratto, sono considerati come “donazioni” in favore della persona che beneficerà della polizza e, pertanto, di tali importi si dovrà tenere considerazione al fine di valutare se, con tali versamenti liberali, siano stati lesi i diritti degli eredi legittimari, le cui quote, come è noto, si debbono calcolare sul relictum (ciò che è stato lasciato al momento dell’apertura della successione) e donatum (ossia le donazioni effettuate in vita dal de cuius).


Senza contare che di tali somme potrebbe essere chiesta la collazione da parte dei soggetti interessati.


Bene.


Direte voi: se io fossi legittimario e dovessi apprendere che il de cuius abbia destinato notevoli importi in polizze vita a favore di terzi, tali da ledere la mia quota di riserva, avrei ben diritto di conoscere chi siano i beneficiari, per eventualmente trarli a giudizio chiedendo la riduzione/collazione di quanto versato per i premi di polizza.


La risposta è sì, ma arrivarci è stata una battaglia e permane ancora un buon margine di incertezza.

rifiuto assicurazione dati beneficiari polizza
L’erede può conoscere chi sia il beneficiario di una polizza vita del defunto?

Proviamo a seguire il percorso di Tizia, erede di Caio, che ha visto concludersi il proprio percorso giudiziario – di primo grado – con una recentissima sentenza del Tribunale di Treviso (27.02.2020).


L’assicurazione non voleva fornire i nominativi dei beneficiari delle polizze, ma limitarsi ad allegare i dati dei contratti assicurativi e gli importi in ballo, invocando il diritto alla riservatezza di tali soggetti.


Tizia ricorre al Garante della Privacy, al fine di veder riconosciuto che il proprio diritto di erede – azionabile in giudizio – fosse prevalente rispetto alla privacy dei ben capitati beneficiari delle polizze.


Il Garante, tuttavia, ha disposto in senso negativo alla richiesta.


Il motivo di tale diniego, in buona sostanza, risiede in una distinzione: Tizia, come erede di Caio, subentra nel mondo giuridico di quest’ultimo ed, in quanto tale, ha diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati riferiti al defunto, detenuti dalla Compagnia assicurativa, ma non dei dati che si riferiscono a terzi, estranei a tale fenomeno stilnox successorio e tutelati nel proprio diritto alla riservatezza.


Il provvedimento del Garante era, tra l’altro, suffragato da pronunce della Corte di Cassazione,la quale aveva avuto modo di precisare che il diritto di accesso ai dati personali concernenti persone decedute riconosciuto dal codice della Privacy ha ad oggetto i soli dati della persona deceduta “ma non autorizza l’accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920, terzo comma, c.c.)”.

privacy beneficiari polizze vita


Come ha fatto la nostra Tizia a sfangare tale barriera?


Ha agito in giudizio davanti al tribunale ordinario, citando la compagnia assicurativa ed il Garante e suggerendo una lettura della questione alla luce dei recenti interventi normativi introdotti col Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.


Tale disposizione, infatti, stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello concernente la riservatezza dei dati personali (art. 6, lettera f, par 1).


Il trattamento dei dati – per tale intendendosi “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” – può avvenire anche in assenza del consenso del titolare quando sia “ necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.


La prevalenza del diritto alla difesa sulla riservatezza sarebbe altresì ribadita, in materia, dalla legge di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE (Dlgs 101/2018), secondo cui i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione e non possono incontrare ostacolo nemmeno nel divieto apposto al trattamento da parte del de cuius, qualora possa “produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

Il Tribunale di Treviso ha accolto la prospettazione di Tizia, accertando i il suo diritto di accesso ai dati personali e ingiungendo alla compagnia assicurativa l’ostensione dei nominativi dei beneficiari delle polizze incriminate.


Stiamo a vedere se la pronuncia troverà conferma nella “giurisprudenza” del Garante della Privacy e delle Corti superiori.

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto su

diritto dell’erede a conoscere chi sia il beneficiario di una polizza vita del defunto

Condividi l'articolo sui social