Skip to main content

L’impegno dei familiari a pagare la casa di riposo è nullo se questa è convenzionata

Impegno dei familiari a pagare la casa di riposo: il regime convenzionato impedisce la configurazione di un contratto privato tra RSA e utente.

Torniamo a parlare di impegno al pagamento della retta della casa di riposo da parte dei familiari dell’ospite, dopo esserci già soffermati in precedenza.

Il caso è ricorrente: un anziano non autosufficiente, a seguito di apposita visita di accertamento, viene inserito in graduatoria per entrare in regime convenzionato in casa di riposo.

Al momento dell’ingresso la struttura chiede la sottoscrizione ai familiari dell’ospite di un contratto, in base al quale essi si impegnano a versare (o ad integrare) la quota alberghiera della retta.

quota alberghiera casa di riposo

Le difficoltà della vita possono comportare che i parenti non siano in grado, e comunque si sottraggano, di onorare tale impegno e di qui parta un decreto ingiuntivo da parte della casa di riposo per recuperare le somme non versate.

Una recente pronuncia del tribunale di Firenze, che ha deciso un caso assolutamente identico a quello appena esposto, dando ragione ai parenti che non volevano pagare la retta, si è soffermata a riflettere sulla natura del rapporto intercorrente tra la struttura e l’ospite della stessa.

La valutazione del giudice toscano è che, in presenza di un cittadino dichiarato non autosufficiente, non si possa parlare di contratto privato fra RSA e utente, laddove siano i Servizi sociali a effettuare il ricovero e il costo della retta giornaliera sia definito nella convenzione fra Comune ed RSA e non fra il privato cittadino e la RSA.

Laddove, quindi, l’ingresso in struttura dell’anziano avvenga in regime convenzionato ossia in virtù dell’impegnativa di residenzialità di cui lo stesso è titolare, le strutture private operano come fossero una Pubblica Amministrazione ed il rapporto con l’utente trova la propria fonte giuridica nelle leggi e non in eventuali contratti di ricovero privatistici.

Il Tribunale di Firenze ha precisato che in regime convenzionato non vi è una contrattazione del prezzo della prestazione sanitaria di assistenza con la RSA, dal momento che l’utente è stato inserito nella relativa graduatoria ad opera dei Servizi sociali del comune di residenza.

Quindi, la struttura non può vantare somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato, né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia.

integrazione retta casa di riposo
impegno dei familiari a pagare la casa di riposo: il rapporto riguarda comune e utente e non la struttura

Molto chiaramente la sentenza precisa che, dal momento che la RSA esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la ASL e con il Comune “la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della RSA sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune che ha inserito nella RSA quel determinato assistito attraverso i suoi servizi sociali perché avente diritto a quella data prestazione assistenziale”.


La sentenza: Tribunale di Firenze 1010/2018

Grazie all’avv. Stefania Cerasoli per il contributo.

 

Per una consulenza in materia di impegno dei familiari a pagare la casa di riposo, clicca qui.

Per scaricare GRATUITAMENTE

la GUIDA ALL’INGRESSO IN CASA DI RIPOSO

Condividi l'articolo sui social