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Mancata accettazione dell’eredità: l’amministrazione dei beni ereditari durante la giacenza.

 

Mancata accettazione dell’eredità. La gestione del patrimonio ereditario durante il termine per accettare.

 

 

Con la morte di una persona si “apre la successione”, ossia il (più o meno) complesso iter di subentro di un soggetto ad un altro nella sua situazione giuridico-patrimoniale.


Dal momento della morte decorrono una serie di termini che la legge fissa relativamente a possibili attività collegate al fenomeno successorio: tra questi – ma ve ne sono molti altri – vi è il termine per accettare l’eredità, che si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione. (art. 480 cc). 


Sulle possibili modalità di accettazione o rinuncia all’eredità ci siamo soffermati in altri articoli ( 1).


Tali attività sono rilevanti, non solo per il materiale consolidamento della successione nei rapporti giuridici dal de cuius all’erede, con l’accettazione, ma anche per l’individuazione di eventuali ulteriori successibili, con la rinuncia.


Riepiloghiamo per arrivare al nocciolo della questione che oggi ci interessa:


dall’apertura della successione (morte del de cuius) il chiamato all’eredità (ossia il potenziale erede legittimo o testamentario) ha dieci anni di tempo per accettare, trascorsi i quali perde tale diritto. Se accetta diviene in tutto e per tutto erede, se rinuncia altri al posto suo saranno individuati con criteri che la legge espressamente disciplina.


Dieci anni.


Gli altri possibili eredi, ossia gli ulteriori chiamati che diventerebbero eredi se il primo chiamato non accettasse, potrebbero rimanere sulla graticola per un periodo non indifferente.

 

eredità giacente


Non solo.


E che ne sarebbe dei beni ereditari (e anche dei crediti e debiti ereditari) in tutto questo tempo che il chiamato può darsi per accettare?


Al primo quesito rispondiamo: azione interrogatoria.


Si tratta di un rimedio giudiziale che la legge (art. 481 cc) ha individuato per eliminare lo stallo conseguente al protrarsi nel tempo della scelta per il chiamato all’eredità di accettarla o meno.


E così, “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.


Si tratta, in buona sostanza, di un rimedio volto ad abbreviare il termine decennale su iniziativa di chi vi abbia interesse, tramite un provvedimento giudiziale.


Sarà il giudice a valutare se chi eserciti tale azione vi abbia interesse o meno.

Generalmente possono praticarla sia i chiamati ulteriori (che, si noti e non è indifferente, incorrono nella prescrizione ad accettare l’eredità nel medesimo termine fissato per il primo chiamato: dieci anni dalla morte del de cuius, non già dal verificarsi del loro possibile subentro), sia eventuali creditori, tanto del defunto quanto del possibile erede, sia i legatari, che proprio dall’erede potrebbero percepire il lascito particolare loro effettuato.

 

azione interrogatoria


L‘istanza per la fissazione del termine deve essere proposta con ricorso al tribunale dove si è aperta la successione (ultimo domicilio del de cuius), il quale stabilirà la data entro la quale il chiamato debba effettuare l’eventuale accettazione.


Quest’ultimo potrà accettare anche con beneficio d’inventario (link) entro il medesimo termine, eventualmente potrà chiedere una proroga se dovesse essere insufficiente per espletare tale formalità.


Per inciso, il chiamato non deve trovarsi nel possesso dei beni ereditari, altrimenti la legge stabilisce che decorsi tre mesi dall’apertura della successione senza che questi abbia chiesto l’inventario, si considererà erede puro e semplice.


Ove questi non si pronunci nel termine assegnato dal Tribunale decadrà dal diritto di accettare e vi sarà la delazione ad altri chiamati ulteriori.


E nel caso di mancata accettazione dell’eredità senza che sia stata esercitata alcuna azione d’impulso da parte di possibili interessati, che ne sarà delle sorti dei beni ereditari, dei crediti da riscuotere, dei debiti da pagare durante l’inerzia del chiamato?

 


Anche questa ipotesi è stata prevista dal codice civile (art 528 cc ) che la denomina “eredità giacente” ed occupa lo spazio temporale intercorrente dalla morte del de cuius all’eventuale accettazione (o prescrizione del diritto di accettare).


Il tribunale su istanza delle persone interessate o d’ufficio, potrà nominare un curatore dell’eredità.


Il decreto di nomina dovrà essere iscritto nel registro delle successioni per rendere nota la circostanza.


Quali sono gli obblighi del curatore.


Innanzitutto, egli dovrà operare l’inventario dell’eredità, attivo e passivo, così da cristallizzare la situazione patrimoniale giacente.


Successivamente, il curatore dovrà prendere possesso dei beni ereditari, esercitando – se del caso – le dovute azioni possessorie a loro tutela.


La presa in possesso dei beni ereditari è strumentale all’amministrazione dei medesimi da parte sua, tanto ordinaria – per la quale potrà muoversi con autonomia e senza vincoli particolari (ad es. concedendo in locazione i beni immobili, riscuotendone i canoni, provvedere alla manutenzione dei beni, pagare utenze, rate di mutuo, versare le tasse o imposte) – quanto straordinaria, facendosi autorizzare dal Tribunale.

 

curatore eredità
mancata accettazione dell’eredità: può essere nominato un curatore per amministrare l’eredità giacente


Più in particolare, dovrà essere chiesto ed autorizzato ogni atto di alienazione, di sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni ereditari, nonché qualsiasi transazione ad essa attinente.


Per quanto riguarda i beni mobili, che nel corso del tempo potrebbero essere soggetti a dispersione, riduzione di valore, alterazione, sottrazione, deperimento, deve esserne promossa la vendita da parte dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.


Per gli immobili, in assenza delle urgenze dianzi indicate, la vendita potrà essere solo eventuale e sarà legata a particolari necessità esistenti o che si verranno a verificare, quali – ad esempio – il pagamento dei debiti ereditari o degli oneri legati all’amministrazione dell’eredità.


Sia ben chiaro: Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati solamente previa autorizzazione del tribunale.


I versamenti potranno essere effettuati nella misura e nel tempo in cui i creditori si faranno vivi, mantenendo salvi eventuali privilegi che essi abbiano.


Se però qualcuno dei creditori o dei legatari farà opposizione, il curatore non potrà procedere ad alcun pagamento, ma dovrà provvedere alla liquidazione dell’eredità facendosi assistere da un notaio e provvedendo alla graduazione dei crediti.


In ogni caso, il curatore è sempre tenuto a rendere il conto della propria amministrazione, al giudice (che ha, anzi, esplicito obbligo di vigilanza), durante il suo operato, a chi ne abbia interesse, al termine dell’incarico.


Durata del mandato.


Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità sia stata accettata. (532 cc).


In tal caso, dovrà consegnare i beni al legittimo erede, senza che sia necessaria un’esplicita autorizzazione in tal senso da parte del Tribunale, ma essendo sufficiente che la prova e la validità dell’accettazione sia stata acquisita.

Se più sono gli eredi, è verosimile che la distribuzione dei beni avvenga in base alla quota a ciascuno spettante, anche a seguito di un progetto di distribuzione.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

mancata accettazione dell’eredità – eredità giacente

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