Mancato pagamento assegno di mantenimento: c’è il fondo di solidarietà
Mancato pagamento assegno di mantenimento: può essere tamponato dal fondo di solidarietà, ma solo per il coniuge in stato di bisogno.
L’intervento legislativo ha già un paio d’anni. Ed è stato istituito in via sperimentale.
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano è l’occasione per fare il punto della situazione.
E’ noto: si può ottenere anche la sentenza più alta della Suprema Corte, ma se la controparte – condannata a pagare un importo a proprio favore – non ha beni su cui potersi soddisfare, anche il più autorevole provvedimento rischia di restare lettera morta.
E così è frequente l’ipotesi in cui sia attribuito ad un coniuge il diritto a percepire un assegno di mantenimento e che non solo l’altro consorte rimanga inadempiente, ma anche non abbia patrimonio aggredibile in via esecutiva.
Su questo presupposto, il legislatore ha istituito – in via sperimentale, nell’auspicio che si possa assestare definitivamente- un fondo di solidarietà volto ad aiutare le famiglie in difficoltà a seguito della separazione.
In buona sostanza, “il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno – determinato nell’ambito della separazione – per inadempienza del coniuge che vi era tenuto può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo”.
Non basta, quindi, che ci sia un inadempimento del coniuge che debba versare l’assegno, ma che il consorte a cui sia stato attribuito si trovi in “stato di bisogno“.
In questo caso, se il Tribunale riterrà che vi siano i presupposti, girerà l’istanza al Ministero della Giustizia, il quale provvederà a corrispondere al coniuge bisognoso somme nella misura massima pari all’ammontare dell’assegno e potrà agire in regresso nei confronti del coniuge inadempiente.
Due ulteriori precisazioni.
-In caso di rigetto dell’istanza non sarà possibile impugnare il provvedimento.
– L’istanza può essere proposta senza pagamento di contributo unificato.
Ecco, allora, la recente pronuncia del Trib. Milano, che con Decreto, 13/04/2017, ha precisato che la domanda di accesso al “fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” puo’ essere avanzata solo dal coniuge a favore del quale, a seguito della separazione, è disposta l’erogazione dell’assegno di mantenimento” (personale) “mentre una simile possibilità è esclusa se sono i figli a percepire l’assegno, erogato a loro favore ai sensi dell’art. 337-ter c.c. (il quale prevede che i genitori devono provvedere al loro mantenimento)“.
In buona sostanza, pare di capire, se sia il coniuge – titolare di un assegno di mantenimento (anche) per sè – a chiedere l’intervento economico, nulla quaestio. Se, diversamente, lo fosse il genitore nell’interesse dei soli figli, allora non sarebbe possibile giusto il rigoroso dettame normativo e la rigida interpretazione del medesimo.
Lo stesso provvedimento del Tribunale, per vero, sottolinea che “la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il “genitore” che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo)“
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