Skip to main content

Modifica assegno di separazione o divorzio? Gli importi già percepiti non vanno restituiti

 

 

Gli importi già percepiti non debbono essere restituiti in caso di modifica assegno di separazione o divorzio

 

 

 

È meglio aver amato e perso
che non aver amato mai.
(Alfred Tennyson)

 

 

Non è una bella consolazione per chi, dopo aver amato, abbia perso la possibilità di conseguire la restituzione dei maggiori importi versati, anche a seguito di una pronuncia che abbia ridotto consistentemente il proprio obbligo contributivo nei confronti del (ex) coniuge.

Ma è così.


Ce lo dice la Cassazione con una pronuncia slim and smooth.

Il caso.

A seguito della presentazione dei coniugi davanti il Presidente del Tribunale, questi disponeva l’obbligo del marito di versare alla moglie l’importo di 700 euro al mese.


Il provvedimento presidenziale è temporaneo ed urgente, va a regolare cioè le condizioni della separazione nelle more del procedimento, fino alla sentenza conclusiva, che potrà – per dirla alla Alessandro Borghese – confermare o ribaltare la statuizione iniziale.


Bene, nel caso in esame il Tribunale, con la decisione finale, aveva ridotto l’ammontare dell’assegno a 400 euro mensili.

 

assegno divorzile: quando/quanto?
Modifica assegno di separazione o divorzio Gli importi già percepiti non vanno restituiti

 


Domandina: se il provvedimento più importante, la sentenza, che viene a statuire (più o meno) definitivamente la lite tra le parti, stabilisce che la somma congrua e corretta, anche alla luce delle prove che sono state conseguite nel corso del processo, sia un importo minore di quello provvisorio fissato all’inizio del procedimento, i 300 euro in più corrisposti ogni mese dal marito fino alla pronuncia possono essere chiesti indietro alla moglie?


La risposta è negativa.


Normalmente, gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento  .

Chiedo qualcosa, se ottengo vittoria, gli effetti della pronuncia decorrono da quando ho proposto la mia domanda, altrimenti il decorso del tempo mi pregiudicherebbe.


La giurisprudenza tuttavia, a più riprese, si è pronunciata nell’attenuare la retroattività della sentenza nei processi di separazione e divorzio.


Il motivo è dettato dalla natura alimentare degli importi corrisposti a tale titolo, che la legge considera irripetibili, non pignorabili e non compensabili con altri crediti vantati da chi debba versarli.

 


La conseguenza: il provvedimento finale è retroattivo ma … la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni, non più dovute in base alla sentenza di modificazione delle condizioni di separazione, non sarà più tenuto a corrisponderle, con la conseguenza che contro di lui non potrà agirsi esecutivamente.


In buona sostanza, se la moglie ha percepito 300 euro al mese in più rispetto alla decisione finale del Tribunale, il marito non potrà chiederne la restituzione.

Se tuttavia egli non abbia versato tale maggiore importo, allora non sarà tenuto a corrisponderlo, perchè gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda.

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Modifica assegno di separazione o divorzio

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Condividi l'articolo sui social