Modifica delle condizioni di separazione
Modifica delle condizioni di separazione: il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei figli non giustifica – di per sè – l’incremento dell’assegno al coniuge
Ne avevamo parlato in passato – link – i provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione possono essere modificati, allorquando qualora sopravvengano “giustificati motivi“.
Motivi sopravvenuti, che non sussistevano al momento della separazione e che alterino gli equilibri cristallizzati in tale sede.
Ebbene, il caso preso oggi in esame riguarda una coppia separata, il cui marito doveva corrispondere una contribuzione mensile tanto ai figli, quanto alla moglie.
Una volta che i figli avevano raggiunto l’autosufficienza economica, il padre chiedeva – ed otteneva – la revoca dell’assegno di mantenimento in loro favore.
La moglie, parallelamente, in virtù della maggior capacità economica acquisita dal marito – esonerato dal carico economico prima sostenuto per i figli – chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, rinvenendo in tali circostanze i “sopravvenuti giustificati motivi” che avrebbero legittimato un incremento della contribuzione mensile in suo favore.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha perentoriamente disatteso siffatta argomentazione.
Partendo dal fatto che l’intervento di “giustificati motivi sopravvenuti” – titolo per la richiesta di modifica – deve essere provata dal coniuge che ne faccia istanza, la Suprema Corte ha sottolineato che il venir meno degli obblighi manutentivi nei confronti dei figli non comporta – di per sè – una immediata ripercussione sull’assegno coniugale, allorquando – nella sua determinazione in sede di separazione – non si sia tenuto espressamente conto dell’incidenza del carico familiare sulla quantificazione della contribuzione a favore del coniuge.
In buona sostanza, la moglie avrebbe dovuto dimostrare che l’assegno in suo favore era stato quantificato in misura minore rispetto a quanto necessitava, proprio per il simultaneo obbligo di mantenimento dei figli in capo al marito.
In assenza di ciò, seppur il coniuge avesse conseguito maggior capacità economica, la moglie continuava a percepire quanto ritenuto corretto in sede di separazione e, pertanto, non modificabile in assenza di “giustificati motivi”.
La sentenza: Cass. Civ. 19746/2017
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