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Nella stessa classe possono esserci più alunni con disabilità?

 

 

 

Il tribunale di Milano risponde al quesito se nella stessa classe possono esserci più alunni con disabilità con una sentenza degna di nota.

 

 

Grazie alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 

 

La vicenda ha inizio nel dicembre 2017 quando i genitori di un bambino con disabilità (in particolare si parla di disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e livello cognitivo borderline), decidono di presentare domanda di pre-iscrizione alla prima elementare presso lo stesso istituto della scuola materna proprio per garantire al piccolo la possibilità di un percorso continuo e integrato tra la scuola d’infanzia e la scuola primaria.


A dicembre dello stesso anno ai genitori viene comunicato che l’iscrizione non poteva essere accolta.


Secondo la cooperativa sociale che gestiva la scuola paritaria (con classi della scuola d’infanzia e della primaria), non era possibile “accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione” di prima elementare, in ragione “delle difficoltà dei minori accertate in sede di pre-iscrizione”.

 

Circostanza che, sempre a detta della cooperativa, avrebbe “messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni”.


La famiglia si è trovata quindi costretta ad iscrivere il bambino presso altra scuola, fatto che ha determinato, come è ovvio, grave disagio al piccolo che si è trovato costretto a ricostruire il rapporto relazionale con nuovi compagni.


Disagio patito anche dai genitori che, per far fronte alle difficoltà del figlio, hanno dovuto nei primi tempi assentarsi con frequenza dal lavoro, andando incontro ad un’inevitabile contrazione di reddito.


La famiglia ha quindi deciso di presentare ricorso in Tribunale al fine di vedere accertata la condotta discriminatoria della scuola per aver precluso al figlio la possibilità di iscriversi alla scuola primaria.

 

 

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nella stessa classe possono esserci più alunni con disabilità?

 


Il Tribunale, con l’ordinanza del 20.02.2020, ha in primo luogo chiarito che l’obbligo di accoglienza degli studenti con disabilità nelle scuole statali (e in quelle paritarie) non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito.


Se è vero che di norma le classi che accolgono alunni con disabilità sono costituite – di norma –  da un numero di non più di 20 alunni, è anche vero che tale previsione non impedisce l’inserimento di più alunni disabili nella stessa classe, né preclude il superamento del limite di 20 (cfr. art. 5 del D.P.R. 81/09).


Del resto, la stessa scuola ha dichiarato di aver composto classi anche di 26 alunni ospitanti alunni con disabilità e di aver accolto 13 bambini con disabilità certificata su 10 classi.


Perché non derogare, se di deroga si deve parlare, anche nella fattispecie in esame?


Secondo i giudici non è possibile comprendere, neanche a titolo comparativo, cosa abbia fatto prediligere come scelta quella di escludere dalla frequenza della scuola il minore che, quindi, risulta essere stato escluso, di fatto, per la sua condizione di disabilità.


Tale rifiuto all’iscrizione si prospetta pertanto come illegittimo e il Tribunale di Milano riconosce la discriminazione in quanto “il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque contraria all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e normodotati”.

 

 

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Del resto la normativa nazionale e non, è chiarissima nell’affermare che l’inclusione scolastica non è soggetta a limitazioni.


Si leggano ad esempio:


Non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità” (Legge n. 67/2006, art. 2);


E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” (Legge n. 104/1992, art. 12);


Le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria di qualità e libera ed all’istruzione secondaria.” (Convenzione Onu del 13.12.2006, art. 24).

 

Tali normative, si noti bene, sono pienamente applicabili anche alle scuole  paritarie, le quali sono tenute ad accogliere chiunque, comprese gli studenti con handicap, e sono soggette all’applicazione delle norme di legge vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap.

 

Conseguentemente  il Tribunale ha dichiarato che il rifiuto all’iscrizione effettuato dalla scuola fosse pienamente discriminatorio, in quanto direttamente legato alla condizione di disabilità del richiedente, comportandone un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai  compagni “normo dotati”.  

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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